Sentenza 288/2001 (ECLI:IT:COST:2001:288)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: RUPERTO - Redattore:
Udienza Pubblica del 10/07/2001;    Decisione  del 12/07/2001
Deposito del 25/07/2001;   Pubblicazione in G. U. 01/08/2001  n. 30
Norme impugnate:
Massime:  26484  26485 
Massime:  26484  26485 
Atti decisi:

Massima n. 26484 Massima successiva
Titolo
Finanza pubblica - Nuove entrate - Clausole legislative di riserva all'erario statale del gettito dei tributi - Modalità di attuazione rimesse a decreti ministeriali - Omessa previsione della partecipazione della regione siciliana al relativo procedimento - Incidenza sulla autonomia finanziaria regionale - Necessaria osservanza del principio di leale cooperazione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 13, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; 16, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 16, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 47, secondo periodo, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; 3, comma 241, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; 12, secondo periodo, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nella parte in cui dette disposizioni, nello stabilire che le modalità della loro attuazione sono definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, non prevedono la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento. Ciò in conformità di quanto già deciso con sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di analoghe disposizioni, e in ossequio al principio di leale cooperazione, dal momento che le clausole di riserva all'erario di nuove entrate (contenute nelle disposizioni censurate) costituiscono un meccanismo di deroga alla regola della spettanza alla Regione del gettito dei tributi erariali (salve alcune eccezioni) riscosso nel territorio della medesima, e la loro attuazione incide, dunque, direttamente sulla effettività della garanzia dell'autonomia finanziaria regionale. - Per le precedenti declaratorie di illegittimità costituzionale, v. sentenze n. 98, n. 347 e n. 348/2000.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge  19/09/1992  n. 384  art. 13  co. 2
legge  14/11/1992  n. 438
legge  24/12/1993  n. 537  art. 16  co. 17
decreto-legge  30/12/1993  n. 557  art. 16  co. 2
legge  26/02/1994  n. 133
decreto-legge  23/02/1995  n. 41  art. 47  II periodo
legge  22/03/1995  n. 85
legge  28/12/1995  n. 549  art. 3  co. 241
decreto-legge  20/06/1996  n. 323  art. 12
legge  08/08/1996  n. 425

Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. false  art. 2

Massima n. 26485 Massima precedente
Titolo
Finanza pubblica - Nuove entrate - Clausola legislativa di riserva all'erario statale del gettito dei tributi - Attuazione - Partecipazione della regione siciliana al relativo procedimento - Omessa previsione - Incidenza sulla autonomia finanziaria regionale - Necessaria osservanza del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 18, comma 7, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, nella parte in cui non prevede che all'attuazione della riserva di entrate all'erario statale, ivi disposta, si provveda con la partecipazione della Regione Siciliana.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge  22/05/1993  n. 155  art. 18  co. 7
legge  19/07/1993  n. 243

Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. false  art. 2


Pronuncia

N. 288

SENTENZA 12 - 25 luglio 2001.

Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 30 del 1 agosto 2001


LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Cesare RUPERTO; Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA, Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero AlbertoCAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;


ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; dell'art. 16, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica); dell'art. 16, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; dell'art. 47, secondo periodo, del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; dell'art. 3, comma 241, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); dell'art. 12, secondo periodo, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425; dell'art. 18, comma 7, del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, promosso con ordinanza emessa il 5 febbraio 2001 dalla Corte costituzionale nel conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione sicilia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;

Udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 2001 il giudice relatore Valerio Onida;

Udito l'avvocato Giovanni Carapezza Figlia per la Regione Sicilia.


Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio per conflitto di attribuzioni proposto dalla Regione Sicilia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri (r. confl. n. 13 del 1998), avente ad oggetto il decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del 23 dicembre 1997 (Modalità di attuazione delle riserve all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal 1992), di cui si chiede l'annullamento "nella parte in cui sottrae alla Regione Sicilia, con effetto dal 1° gennaio 1997, quote di gettito tributario arbitrariamente incluse tra le nuove entrate riservate all'erario statale, in forza dei provvedimenti normativi di cui il decreto censurato costituisce attuazione", la Corte costituzionale ha sollevato questione di legittimità costituzionale, disponendone la trattazione innanzi a sé, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale per la Regione Siciliana, approvato con r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, all'art. 2 delle norme di attuazione dello stesso statuto, di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, nonché al principio di leale cooperazione fra Stato e Regioni, delle seguenti disposizioni:

a) dell'art. 13, comma 2, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; dell'art. 16, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica); dell'art. 16, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; dell'art. 47, secondo periodo, del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; dell'art. 3, comma 241, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); dell'art. 12, secondo periodo, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nella parte in cui dette disposizioni, nello stabilire che le modalità della loro attuazione siano definite con decreto ministeriale, non prevedono la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento;

b) dell'art. 18, comma 7, del decreto legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, nella parte in cui non prevede che all'attuazione della riserva di entrate all'erario statale, ivi disposta, si provveda con la partecipazione della Regione Sicilia.

Nell'ordinanza di rimessione della questione di legittimità costituzionale, la Corte ricorda che tutte le disposizioni legislative cui si è inteso dare attuazione con il decreto impugnato per conflitto di attribuzione sono, o già dichiarate costituzionalmente illegittime (sentenza n. 98 del 2000), ovvero sospette di esserlo per il medesimo motivo, concernente la mancanza di partecipazione della regione al procedimento volto alla loro attuazione. Tale vizio, riguardando le stesse basi legali del procedimento di formazione del decreto ministeriale impugnato, inciderebbe radicalmente sulla legittimità del decreto medesimo, e in specie sulla sua idoneità a ledere attribuzioni costituzionalmente garantite della Regione Sicilia, comportando, ove accertato, "la necessità del rinnovo del procedimento di attuazione" (sentenza n. 347 del 2000).

La Corte, pertanto, afferma di non potersi esimere, ai fini della decisione del conflitto di attribuzione, che investe il contenuto del decreto impugnato, dal prospettarsi e risolvere pregiudizialmente il problema della legittimità del procedimento di formazione del medesimo, in relazione alla legittimità costituzionale delle disposizioni legislative che tale procedimento disciplinano in modo esplicito, o che comunque omettono, in ipotesi, di configurare un procedimento conforme alle esigenze costituzionali attinenti al rapporto tra lo Stato e la regione.

2. - Si è costituita in giudizio la Regione Sicilia, chiedendo che la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate. La regione, nel richiamare i principi già espressi nelle sentenze n. 98, n. 347 e n. 348 del 2000, osserva che "semplici esigenze di certezza del diritto e necessità di uniformità dell'ordinamento" imporrebbero di estendere tali principi anche a quelle disposizioni, al fine di depurare in tal modo l'ordinamento dalle incompatibilità e disarmonie con le prevalenti norme costituzionali.


Considerato in diritto

1. - La questione di legittimità costituzionale, sollevata in via incidentale da questa stessa Corte, nel corso di un giudizio per conflitto di attribuzioni promosso con ricorso della Regione Sicilia, investe sette disposizioni legislative, di analogo contenuto, emanate fra il 1992 e il 1996, che dispongono la riserva all'erario statale di nuove entrate derivanti dai provvedimenti legislativi in cui dette clausole sono inserite. Sei di tali disposizioni rinviano per la loro attuazione a decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi di concerto con quello del tesoro; una (l'art. 18, comma 7, del decreto legge n. 155 del 1993) non dispone alcunché in ordine alla propria attuazione. Si tratta di tutte le disposizioni legislative, relative a riserve allo Stato di nuove entrate, cui si è dato attuazione con il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1997 (Modalità di attuazione delle riserve all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal 1992), sottoposto al giudizio di questa Corte con il citato ricorso per conflitto di attribuzioni (e la cui efficacia è stata sospesa con l'ordinanza n. 41 del 2001), ad eccezione di quelle già colpite dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale pronunciata con la sentenza n. 98 del 2000.

La questione - sollevata in riferimento all'art. 36 dello statuto siciliano, che garantisce l'autonomia finanziaria della regione, all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, che detta norme di attuazione dello statuto in materia finanziaria, stabilendo che l'intero gettito dei tributi erariali (con alcune eccezioni) riscosso nel territorio della Regione Sicilia spetta alla regione medesima, salve le nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime, nonché in riferimento al principio di leale cooperazione fra Stato e regioni - investe sei delle disposizioni denunciate nella parte in cui, nello stabilire che le modalità della loro attuazione sono definite con decreto ministeriale, non prevedono la partecipazione della Regione Sicilia al relativo procedimento; la settima, cioè l'art. 18, comma 7, del d.l. n. 155 del 1993, nella parte in cui non prevede che all'attuazione della riserva di entrate all'erario statale, ivi disposta, si provveda con la partecipazione della Regione Sicilia.

2. - La questione è fondata.

Le disposizioni legislative impugnate hanno contenuto analogo a quello delle disposizioni già dichiarate in parte costituzionalmente illegittime da questa Corte con la sentenza n. 98 del 2000, nonché delle ulteriori disposizioni colpite, per le stesse ragioni, da pronunce di illegittimità costituzionale rese con le sentenze n. 347 e n. 348 del 2000. Esse cioè, nel disporre che all'attuazione della prevista riserva all'erario statale di nuove entrate, derivanti dai provvedimenti legislativi in cui dette clausole sono inserite, si provveda con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro (ovvero - in un caso - non disponendo alcunché circa le modalità della propria attuazione), omettono di prevedere qualsiasi partecipazione della Regione Sicilia al procedimento di attuazione delle stesse.

Poiché le clausole di riserva in questione costituiscono un meccanismo di deroga alla regola della spettanza alla regione del gettito dei tributi erariali (salve alcune eccezioni) riscosso nel territorio della medesima, e poiché dunque la loro attuazione incide direttamente sulla effettività della garanzia dell'autonomia finanziaria regionale, il principio di leale cooperazione esige che tale meccanismo si attui mediante procedimenti non unilaterali, che contemplino la partecipazione della regione interessata (sentenze n. 98, n. 347 e n. 348 del 2000).

La mancanza di tale previsione comporta la dichiarazione di illegittimità costituzionale, in parte qua, delle disposizioni censurate.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; dell'art. 16, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica); dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; dell'art. 47, secondo periodo, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; dell'art. 3, comma 241, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); dell'art. 12, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nella parte in cui dette disposizioni, nello stabilire che le modalità della loro attuazione sono definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, non prevedono la partecipazione della Regione Sicilia al relativo procedimento;

b) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 7, del decreto- legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, nella parte in cui non prevede che all'attuazione della riserva di entrate all'erario statale, ivi disposta, si provveda con la partecipazione della Regione Sicilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola