Titolo
Finanza pubblica - Nuove entrate - Clausole legislative di riserva all'erario statale del gettito dei tributi - Modalità di attuazione rimesse a decreti ministeriali - Omessa previsione della partecipazione della regione siciliana al relativo procedimento - Incidenza sulla autonomia finanziaria regionale - Necessaria osservanza del principio di leale cooperazione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 13, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; 16, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; 16, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 47, secondo periodo, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; 3, comma 241, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; 12, secondo periodo, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nella parte in cui dette disposizioni, nello stabilire che le modalità della loro attuazione sono definite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, non prevedono la partecipazione della Regione Siciliana al relativo procedimento. Ciò in conformità di quanto già deciso con sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di analoghe disposizioni, e in ossequio al principio di leale cooperazione, dal momento che le clausole di riserva all'erario di nuove entrate (contenute nelle disposizioni censurate) costituiscono un meccanismo di deroga alla regola della spettanza alla Regione del gettito dei tributi erariali (salve alcune eccezioni) riscosso nel territorio della medesima, e la loro attuazione incide, dunque, direttamente sulla effettività della garanzia dell'autonomia finanziaria regionale.
- Per le precedenti declaratorie di illegittimità costituzionale, v. sentenze n. 98, n. 347 e n. 348/2000.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
19/09/1992
n. 384
art. 13
co. 2
legge
14/11/1992
n. 438
legge
24/12/1993
n. 537
art. 16
co. 17
decreto-legge
30/12/1993
n. 557
art. 16
co. 2
legge
26/02/1994
n. 133
decreto-legge
23/02/1995
n. 41
art. 47
II periodo
legge
22/03/1995
n. 85
legge
28/12/1995
n. 549
art. 3
co. 241
decreto-legge
20/06/1996
n. 323
art. 12
legge
08/08/1996
n. 425
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica
26/07/1965
n. false
art. 2
Titolo
Finanza pubblica - Nuove entrate - Clausola legislativa di riserva all'erario statale del gettito dei tributi - Attuazione - Partecipazione della regione siciliana al relativo procedimento - Omessa previsione - Incidenza sulla autonomia finanziaria regionale - Necessaria osservanza del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 18, comma 7, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, nella parte in cui non prevede che all'attuazione della riserva di entrate all'erario statale, ivi disposta, si provveda con la partecipazione della Regione Siciliana.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
22/05/1993
n. 155
art. 18
co. 7
legge
19/07/1993
n. 243
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica
26/07/1965
n. false
art. 2
N. 288
SENTENZA 12 - 25 luglio 2001.
Pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» n. 30 del 1 agosto 2001
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Cesare RUPERTO;
Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA,
Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda
CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero AlbertoCAPOTOSTI, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2,
del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in
materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché
disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge
14 novembre 1992, n. 438; dell'art. 16, comma 17, secondo periodo,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica); dell'art. 16, comma 2, del decreto legge
30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza
pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1994, n. 133; dell'art. 47, secondo periodo, del decreto
legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento
della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse),
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
dell'art. 3, comma 241, secondo periodo, della legge 28 dicembre
1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);
dell'art. 12, secondo periodo, del decreto legge 20 giugno 1996,
n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza
pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 425; dell'art. 18, comma 7, del decreto legge 22 maggio 1993,
n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, promosso con
ordinanza emessa il 5 febbraio 2001 dalla Corte costituzionale nel
conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione sicilia nei
confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, iscritta al
n. 156 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 10, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di costituzione della Regione Sicilia;
Udito nell'udienza pubblica del 10 luglio 2001 il giudice
relatore Valerio Onida;
Udito l'avvocato Giovanni Carapezza Figlia per la Regione
Sicilia.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio per conflitto di attribuzioni
proposto dalla Regione Sicilia nei confronti del Presidente del
Consiglio dei ministri (r. confl. n. 13 del 1998), avente ad oggetto
il decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il
Ministro del tesoro, del 23 dicembre 1997 (Modalità di attuazione
delle riserve all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito derivante
dagli interventi in materia di entrate finanziarie della Regione
Sicilia, emanati dal 1992), di cui si chiede l'annullamento "nella
parte in cui sottrae alla Regione Sicilia, con effetto dal 1° gennaio
1997, quote di gettito tributario arbitrariamente incluse tra le
nuove entrate riservate all'erario statale, in forza dei
provvedimenti normativi di cui il decreto censurato costituisce
attuazione", la Corte costituzionale ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, disponendone la trattazione innanzi a
sé, in riferimento all'art. 36 dello statuto speciale per la Regione
Siciliana, approvato con r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, all'art. 2
delle norme di attuazione dello stesso statuto, di cui al d.P.R.
26 luglio 1965, n. 1074, nonché al principio di leale cooperazione
fra Stato e Regioni, delle seguenti disposizioni:
a) dell'art. 13, comma 2, del decreto legge 19 settembre
1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e
di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438; dell'art. 16,
comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537
(Interventi correttivi di finanza pubblica); dell'art. 16, comma 2,
del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi
correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; dell'art. 47,
secondo periodo, del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione
nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge
22 marzo 1995, n. 85; dell'art. 3, comma 241, secondo periodo, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica); dell'art. 12, secondo periodo, del decreto legge
20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della
finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1996, n. 425, nella parte in cui dette disposizioni, nello
stabilire che le modalità della loro attuazione siano definite con
decreto ministeriale, non prevedono la partecipazione della Regione
Siciliana al relativo procedimento;
b) dell'art. 18, comma 7, del decreto legge 22 maggio 1993,
n. 155 (Misure urgenti per la finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, nella parte in cui
non prevede che all'attuazione della riserva di entrate all'erario
statale, ivi disposta, si provveda con la partecipazione della
Regione Sicilia.
Nell'ordinanza di rimessione della questione di legittimità
costituzionale, la Corte ricorda che tutte le disposizioni
legislative cui si è inteso dare attuazione con il decreto impugnato
per conflitto di attribuzione sono, o già dichiarate
costituzionalmente illegittime (sentenza n. 98 del 2000), ovvero
sospette di esserlo per il medesimo motivo, concernente la mancanza
di partecipazione della regione al procedimento volto alla loro
attuazione. Tale vizio, riguardando le stesse basi legali del
procedimento di formazione del decreto ministeriale impugnato,
inciderebbe radicalmente sulla legittimità del decreto medesimo, e
in specie sulla sua idoneità a ledere attribuzioni
costituzionalmente garantite della Regione Sicilia, comportando, ove
accertato, "la necessità del rinnovo del procedimento di attuazione"
(sentenza n. 347 del 2000).
La Corte, pertanto, afferma di non potersi esimere, ai fini della
decisione del conflitto di attribuzione, che investe il contenuto del
decreto impugnato, dal prospettarsi e risolvere pregiudizialmente il
problema della legittimità del procedimento di formazione del
medesimo, in relazione alla legittimità costituzionale delle
disposizioni legislative che tale procedimento disciplinano in modo
esplicito, o che comunque omettono, in ipotesi, di configurare un
procedimento conforme alle esigenze costituzionali attinenti al
rapporto tra lo Stato e la regione.
2. - Si è costituita in giudizio la Regione Sicilia, chiedendo
che la Corte dichiari l'illegittimità costituzionale delle
disposizioni impugnate. La regione, nel richiamare i principi già
espressi nelle sentenze n. 98, n. 347 e n. 348 del 2000, osserva che
"semplici esigenze di certezza del diritto e necessità di
uniformità dell'ordinamento" imporrebbero di estendere tali principi
anche a quelle disposizioni, al fine di depurare in tal modo
l'ordinamento dalle incompatibilità e disarmonie con le prevalenti
norme costituzionali.
Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale, sollevata in
via incidentale da questa stessa Corte, nel corso di un giudizio per
conflitto di attribuzioni promosso con ricorso della Regione Sicilia,
investe sette disposizioni legislative, di analogo contenuto, emanate
fra il 1992 e il 1996, che dispongono la riserva all'erario statale
di nuove entrate derivanti dai provvedimenti legislativi in cui dette
clausole sono inserite. Sei di tali disposizioni rinviano per la loro
attuazione a decreti del Ministro delle finanze, da emanarsi di
concerto con quello del tesoro; una (l'art. 18, comma 7, del decreto
legge n. 155 del 1993) non dispone alcunché in ordine alla propria
attuazione. Si tratta di tutte le disposizioni legislative, relative
a riserve allo Stato di nuove entrate, cui si è dato attuazione con
il decreto del Ministro delle finanze 23 dicembre 1997 (Modalità di
attuazione delle riserve all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito
derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della
Regione Sicilia, emanati dal 1992), sottoposto al giudizio di questa
Corte con il citato ricorso per conflitto di attribuzioni (e la cui
efficacia è stata sospesa con l'ordinanza n. 41 del 2001), ad
eccezione di quelle già colpite dalla dichiarazione di
illegittimità costituzionale parziale pronunciata con la sentenza
n. 98 del 2000.
La questione - sollevata in riferimento all'art. 36 dello statuto
siciliano, che garantisce l'autonomia finanziaria della regione,
all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, che detta norme di attuazione
dello statuto in materia finanziaria, stabilendo che l'intero gettito
dei tributi erariali (con alcune eccezioni) riscosso nel territorio
della Regione Sicilia spetta alla regione medesima, salve le nuove
entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi
alla copertura di oneri diretti a soddisfare finalità contingenti o
continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime, nonché in
riferimento al principio di leale cooperazione fra Stato e regioni -
investe sei delle disposizioni denunciate nella parte in cui, nello
stabilire che le modalità della loro attuazione sono definite con
decreto ministeriale, non prevedono la partecipazione della Regione
Sicilia al relativo procedimento; la settima, cioè l'art. 18, comma
7, del d.l. n. 155 del 1993, nella parte in cui non prevede che
all'attuazione della riserva di entrate all'erario statale, ivi
disposta, si provveda con la partecipazione della Regione Sicilia.
2. - La questione è fondata.
Le disposizioni legislative impugnate hanno contenuto analogo a
quello delle disposizioni già dichiarate in parte costituzionalmente
illegittime da questa Corte con la sentenza n. 98 del 2000, nonché
delle ulteriori disposizioni colpite, per le stesse ragioni, da
pronunce di illegittimità costituzionale rese con le sentenze n. 347
e n. 348 del 2000. Esse cioè, nel disporre che all'attuazione della
prevista riserva all'erario statale di nuove entrate, derivanti dai
provvedimenti legislativi in cui dette clausole sono inserite, si
provveda con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
quello del tesoro (ovvero - in un caso - non disponendo alcunché
circa le modalità della propria attuazione), omettono di prevedere
qualsiasi partecipazione della Regione Sicilia al procedimento di
attuazione delle stesse.
Poiché le clausole di riserva in questione costituiscono un
meccanismo di deroga alla regola della spettanza alla regione del
gettito dei tributi erariali (salve alcune eccezioni) riscosso nel
territorio della medesima, e poiché dunque la loro attuazione incide
direttamente sulla effettività della garanzia dell'autonomia
finanziaria regionale, il principio di leale cooperazione esige che
tale meccanismo si attui mediante procedimenti non unilaterali, che
contemplino la partecipazione della regione interessata (sentenze
n. 98, n. 347 e n. 348 del 2000).
La mancanza di tale previsione comporta la dichiarazione di
illegittimità costituzionale, in parte qua, delle disposizioni
censurate.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma
2, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in
materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché
disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, dalla legge
14 novembre 1992, n. 438; dell'art. 16, comma 17, secondo periodo,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di
finanza pubblica); dell'art. 16, comma 2, del decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza
pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1994, n. 133; dell'art. 47, secondo periodo, del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il
risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree
depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85; dell'art. 3, comma 241, secondo periodo, della legge
28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica); dell'art. 12, secondo periodo, del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza
pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 425, nella parte in cui dette disposizioni, nello stabilire che le
modalità della loro attuazione sono definite con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, non
prevedono la partecipazione della Regione Sicilia al relativo
procedimento;
b) Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma
7, del decreto- legge 22 maggio 1993, n. 155 (Misure urgenti per la
finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 243, nella parte in cui non prevede che
all'attuazione della riserva di entrate all'erario statale, ivi
disposta, si provveda con la partecipazione della Regione Sicilia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola