Titolo
SENT. 347/97. PENSIONI - PERSONALE DELLA SCUOLA COLLOCATO A RIPOSO, PER DIMISSIONI, DAL 1^ SETTEMBRE 1995 - DIFFERIMENTO DELLA CORRESPONSIONE DELLA PENSIONE AL 1^ GENNAIO 1996 - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE - ASSORBIMENTO DI OGNI ALTRO PROFILO.
TestoE' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) - nella parte in cui differisce al 1^ gennaio 1996 la corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato a riposo, per dimissioni, dal 1^ settembre 1995 - in quanto, nonostante il comma 8 dello stesso art. 13 (e poi l'art. 1, comma 31, della legge 8 agosto 1995, n. 335) riconosca ai dipendenti del <
> la facolta' di revocare la domanda di pensionamento, ancorche' accettata, evitando cosi' che essi restino privi, ad un tempo, dello stipendio e della pensione, tale norma non e' tuttavia sufficiente per porre rimedio all'irrazionalita' determinata dalla disposizione denunciata <>, dalla quale deriva <>. Ne consegue, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 31, primo periodo, della legge 8 agosto 1995 n. 335 (recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"), nella parte in cui fa salva l'efficacia del citato art. 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724. - Cfr. S. n. 439/1994, con la quale e' stata dichiarata <>. red.: G. Leo
Altri parametri e norme interposte
legge
11/03/1953
n. false
art. 27
Riferimenti normativi
legge
23/12/1994
n. 724
art. 13
co. 5
legge
08/08/1995
n. 335
art. 1
co. 31
N. 347
SENTENZA 13-21 NOVEMBRE 1997
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: dott. Renato GRANATA;
Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof.
Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo
ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido
NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5,
lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con due ordinanze
emesse il 25 gennaio 1996 dalla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la regione Puglia, sui ricorsi proposti da
Pagliara Liliana e da Fiorella Luciana, contro il Provveditorato agli
Studi di Lecce, iscritte ai nn. 1017 e 1018 del registro ordinanze
1996, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41,
prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di costituzione di Pagliara Liliana e di Fiorella
Luciana, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 1 luglio 1997 il giudice relatore
Francesco Guizzi;
Uditi l'avvocato Francesco Tortelli per Pagliara Liliana e Fiorella
Luciana e l'avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
1. - La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione
Puglia, investita dei ricorsi presentati da due insegnanti, con due
ordinanze di analogo contenuto ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 13, comma 5, lettera b), della legge 23
dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), nella parte in cui differisce al 1 gennaio 1996 la
corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato
a riposo, per dimissioni, dal 1 settembre 1995.
Secondo il Collegio rimettente, la norma denunciata determina
nuovamente quel "vuoto" di quattro mesi censurato da questa Corte con
la sentenza n. 439 del 1994: anche in questo caso il differimento
della pensione mal si concilia con l'ordinamento scolastico e lede,
senza valida giustificazione, i dipendenti del comparto della scuola,
soggetti a un regime specifico per l'accettazione delle dimissioni
volontarie e il collocamento a riposo, che decorre dal 1 settembre di
ogni anno. Né vale eccepire, prosegue l'ordinanza, che le
ricorrenti potevano revocare entro il 31 marzo 1995 le dimissioni,
restando in servizio, perché tale facoltà, confermata dall'art. 13,
comma 8, della legge n. 724 del 1994, non può ritorcersi in danno
del beneficiario. Vi sarebbe, perciò, violazione degli artt. 3, 36 e
38 della Costituzione.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, nel senso della
infondatezza. Non sarebbe infatti corretto il richiamo alla sentenza
n. 439 del 1994, dal momento che la legge n. 724, all'art. 13, comma
8, proprio al fine di evitare la sospensione del trattamento
economico - sia di pensione che di attività - consente la revoca
della domanda di dimissioni e del provvedimento amministrativo di
accettazione. L'Avvocatura osserva, inoltre, che la legge di riforma
previdenziale 8 agosto 1995, n. 335, intervenuta in un periodo in cui
era ancora efficace il blocco operato dalla legge n. 724 del 1994, ha
confermato la disciplina transitoria introdotta dall'art. 13, comma
5, citato.
3. - Si sono costituite innanzi a questa Corte le parti private,
sviluppando argomenti a sostegno di quelli svolti dal Collegio
rimettente.
Nell'imminenza dell'udienza, l'Avvocatura dello Stato ha insistito
sulla facoltà di revocare la domanda di dimissioni, quale correttivo
al meccanismo dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 439 del
1994. La ragionevolezza del sistema attuale sarebbe confermata, poi,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema
pensionistico, che fa coincidere - a regime - la cessazione del
servizio e il relativo trattamento economico dalla data dell'inizio
dell'anno scolastico, con salvezza di quanto statuito dall'art. 13,
comma 5, della legge n. 724 del 1994.
Considerato in diritto
1. - La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione
Puglia, con due ordinanze di analogo contenuto ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5, lettera b), della
legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), nella parte in cui differisce al 1 gennaio 1996 la
corresponsione della pensione per il personale della scuola collocato
a riposo, per dimissioni, dal 1 settembre 1995.
Secondo il Collegio rimettente, la norma denunciata determina
nuovamente quel "vuoto" di quattro mesi censurato dalla sentenza n.
439 del 1994: anche in questo caso il differimento della
corresponsione della pensione mal si concilia con l'ordinamento
scolastico, sì che varrebbero le ragioni che hanno portato alla
precedente declaratoria d'illegittimità costituzionale.
I due giudizi vanno riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - La questione è fondata.
Questa Corte, con la citata sentenza n. 439 del 1994, dichiarava
l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2-quinquies
del decreto-legge n. 384 del 1992, convertito, con modificazioni,
nella legge n. 438 del 1992, e, in via conseguenziale, dell'art. 5,
comma 1-bis del d.-l. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 243. Non poneva in
discussione, allora, la razionalità intrinseca dell'intervento di
"blocco" delle pensioni di anzianità, ma una questione più
circoscritta: per il personale della scuola vale un meccanismo
specifico per l'accettazione delle dimissioni, che hanno effetto dal
1 settembre, in ragione della necessaria continuità di prestazioni
durante l'anno scolastico. La legislazione scolastica prevede,
quindi, una particolare sequenza procedurale che trova fondamento
nell'esigenza del regolare funzionamento degli apparati scolastici.
L'art. 13 della legge n. 724 del 1994 determina, sia pure in un
diverso contesto normativo, analoga situazione di irrazionalità
normativa.
È vero che il comma 8 dello stesso art. 13 (e poi l'art. 1, comma
31, della legge 8 agosto 1995, n. 335, "Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare"), riconosce ai dipendenti
del "comparto scuola" la facoltà di revocare la domanda di
pensionamento, ancorché accettata, evitando che essi restino privi,
a un tempo, dello stipendio e della pensione. Ma tale norma non basta
a porre rimedio all'irrazionalità che si è così verificata: non
tanto perché si tratta di una facoltà accordata ai dipendenti - che
non potrebbe ritorcersi in danno del beneficiario, secondo quanto
sostiene il giudice rimettente - ma per la mancata considerazione
della specifica posizione del personale della scuola, tale da
produrre un'evidente incongruenza normativa all'interno della
legislazione scolastica. Il fatto stesso che la riforma del sistema
pensionistico abbia ripristinato, in via di principio, la coincidenza
del trattamento pensionistico con la cessazione dal servizio,
individuando a tal fine la data d'inizio dell'anno scolastico (art.
1, comma 31, della legge n. 335 del 1995), conferma l'irrazionalità,
sotto il limitato profilo della norma denunciata.
È quindi illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della
Costituzione, l'art. 13, comma 5, lettera b), della legge n. 724 del
1994, nella parte in cui assume la data del 1 gennaio 1996 quale
decorrenza del trattamento pensionistico per tutti i dipendenti
pubblici senza escludere il personale della scuola. Restano assorbiti
i profili di cui agli artt. 36 e 38 della Costituzione.
3. - Si è già ricordato come l'art. 1, comma 31, della legge n.
335 del 1995, riaffermi il principio della coincidenza del
trattamento pensionistico con la cessazione dal servizio,
individuando a tal fine la data d'inizio dell'anno scolastico. Il
comma 31 fa salva, però, l'efficacia della diversa regola posta
dall'art. 13, comma 5, della legge n. 724 del 1994: dalla
declaratoria di illegittimità costituzionale di quest'ultima, nei
termini ora indicati, consegue quella del comma 31, citato, nella
parte in cui prevede che resti fermo il disposto dell'art. 13, comma
5, della legge n. 724 del 1994.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5,
lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), nella parte in cui
differisce al 1 gennaio 1996 la corresponsione della pensione per il
personale della scuola collocato a riposo per dimissioni;
dichiara in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 31, primo
periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui fa
salva l'efficacia del citato art. 13, comma 5, lettera b), della
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola