Titolo
SENT. 288/94. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA - LAVORATORI AGRICOLI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE - INDENNITA' ORDINARIA, SPETTANTE PER IL PERIODO RESIDUO, NON PIU' COPERTO DAL TRATTAMENTO SPECIALE - DETERMINAZIONE, IN BASE A NORMA DELLA LEGGE N. 86 DEL 1988, SECONDO LA INTERPRETAZIONE AUTENTICA DATANE CON NORMA DELLA LEGGE N. 537 DEL 1993, NELLA MISURA FISSA DI LIRE OTTOCENTO GIORNALIERE - MANCATA PREVISIONE DI UN MECCANISMO DI ADEGUAMENTO MONETARIO - LESIONE DEL PRINCIPIO DELL'ASSICURAZIONE DI MEZZI ADEGUATI ALLE ESIGENZE DI VITA DEL LAVORATORE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE DELLA DISPOSIZIONE DELLA LEGGE INTERPRETATA E, IN VIA CONSEGUENZIALE, DI QUELLA DELLA LEGGE INTERPRETATIVA.
Testo
L'impugnato art. 7, quarto comma, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86 (convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160) non prevede , per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, un meccanismo di adeguamento monetario dell'indennita' ordinaria spettante per le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale, indennita' che, in forza della norma interpretativa contenuta nell'art. 11, comma ventitreesimo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, resta fissata nella misura di lire ottocento giornaliere. L'incidenza, che ne deriva, sulla congruita' della prestazione previdenziale spettante a detti lavoratori, discriminati rispetto ad altri che fruiscono, per l'identico trattamento, di siffatto meccanismo di indicizzazione, comporta, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., la illegittimita', 'in parte qua', della norma della legge interpretata, e, in via conseguenziale, ex art. 27 della legge n. 87 del 1953, anche di quella della legge interpretativa. - Sull'indennita' in questione v. S. n. 497/1988. red.: S.E. rev.: S.P.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte
legge
11/03/1953
n. false
art. 27
Riferimenti normativi
decreto-legge
21/03/1988
n. 86
art. 7
co. 4
legge
20/05/1988
n. 160
art. 0
co. 0
legge
24/12/1993
n. 537
art. 11
co. 23
N. 288
SENTENZA 4-13 LUGLIO 1994
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI,
prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare
RUPERTO;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale,
di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il
potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale), convertito nella legge 20 maggio 1988, n.
160, promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1993 dal Pretore di
Lecce nel procedimento civile vertente tra Errico Antonia e
l'I.N.P.S., iscritta al n. 554 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di costituzione di Errico Antonia e dell'I.N.P.S.;
Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1994 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi gli avvocati Giacomo Giordani, Giancarlo Perone e Tiziano
Treu per l'I.N.P.S.;
Ritenuto in fatto
Nel corso di un giudizio promosso da Antonia Errico, bracciante
agricola occasionale, contro l'INPS, per ottenere il pagamento
dell'indennità di disoccupazione agricola ordinaria nella misura
fissata, per il 1988, dall'art. 7, comma 1, del d.-l. 21 marzo 1988,
n. 86, convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e, per gli anni
1989-90, dell'art. 1, comma 1, del d.-l. 29 marzo 1991, n. 108,
convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 169, il Pretore di Lecce,
con ordinanza del 24 giugno 1993, ha sollevato, in riferimento
all'art. 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art.
7, comma 4, del citato d.-l. n. 86 del 1988, nella parte in cui
esclude per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento
speciale di disoccupazione un qualsiasi adeguamento dell'indennità
ordinaria, fissata in lire 800 giornaliere dall'art. 13 del d.-l. 2
marzo 1974, n. 30, convertito, nella legge 16 aprile 1974, n. 114.
Il giudice remittente premette che ai lavoratori agricoli abituali
e occasionali le giornate di disoccupazione devono essere
indennizzate per i primi 90 giorni con un'aliquota (40% e 66%) della
retribuzione giornaliera, da calcolare ai sensi dell'art. 3 della
legge n. 457 del 1972 (artt. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, 6
e 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37), e per i restanti giorni,
fino a complessive 270 giornate, ivi comprese quelle effettivamente
lavorate, con un'indennità fissa giornaliera di lire 800.
Poiché la ricorrente non può giovarsi della sentenza n. 497 del
1988 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del citato art. 13 del d.-l. n. 30 del 1974 in quanto
non prevedeva un meccanismo di adeguamento dell'indennità di
disoccupazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta,
l'ordinanza ritiene la norma impugnata in contrasto con l'art. 38
Cost., in quanto l'effettiva garanzia di mezzi adeguati alle esigenze
di vita di lavoratori ritenuti meritevoli di tutela sociale non può
essere assicurata da indennità economiche di importo fisso, soggette
nel tempo a svalutazione per il diminuito potere d'acquisto della
moneta.
Un ulteriore violazione dell'art. 38 Cost. deriverebbe dalla
previsione per i lavoratori abituali e occasionali, senza apparente
giustificazione, di un trattamento di disoccupazione peggiorativo
rispetto all'indennità che altrimenti per le giornate di
disoccupazione non comprese tra quelle soggette al trattamento
speciale sarebbe spettata secondo la sentenza citata.
2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituita la ricorrente chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile e solo in subordine che sia dichiarata l'illegittimità
costituzionale della norma impugnata.
Secondo la parte privata l'art. 7 del d.-l. n. 86 del 1988 ha
istituito un sistema di adeguamento del trattamento di disoccupazione
dei lavoratori agricoli con esclusione di quelli aventi diritto al
trattamento speciale. Per costoro resta in vigore la disciplina
precedente, la quale rinvia all'art. 13 della legge n. 114 del 1974.
La questione sarebbe perciò inammissibile, essendo applicabile nella
specie questa norma così come modificata dalla citata sentenza n.
498 del 1988.
3. - Si è pure costituito l'INPS concludendo per l'infondatezza
della questione.
Secondo l'Istituto, in sede di conversione del d.-l. n. 86 del
1988, posteriore alla sentenza n. 497 del 1988, sono stati confermati
i criteri di adeguamento dell'indennità ordinaria di disoccupazione
esclusivamente per i lavoratori agricoli eccezionali, e non anche per
quelli abituali od occasionali, per i quali l'indennità ordinaria ha
carattere accessorio e marginale. Ad essi è attribuito il diritto di
fruire per 90 giorni all'anno di un trattamento pari rispettivamente
al 66% e al 40% della retribuzione di cui all'art. 3 della legge n.
457 del 1972, e solo per la parte restante del periodo massimo di
indennizzabilità è corrisposta l'indennità ordinaria nella misura
fissa di 800 lire giornaliere.
A giudizio dell'INPS questa misura non può essere valutata
isolatamente, ma deve essere apprezzata in una considerazione globale
del trattamento previdenziale previsto per le categorie di lavoratori
di cui è causa, cioè tenendo conto dell'indennità speciale di
disoccupazione, commisurata alla retribuzione media determinata sulla
base delle retribuzioni risultanti dai contratti collettivi. Del
resto, si aggiunge, l'esclusione, da parte dello stesso giudice
remittente, della violazione dell'art. 3 Cost. non può non rimuovere
anche la riserva fondata sull'art. 38 Cost.
Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Lecce ha sollevato, in riferimento all'art. 38
Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4,
del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito nella legge 20 maggio
1988, n. 160, "nella parte in cui esclude per i lavoratori agricoli
aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione una
qualsiasi elevazione dell'importo dell'indennità giornaliera
ordinaria, di cui all'art. 13 del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30,
convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114".
2. - La parte privata ha eccepito in linea principale
l'inammissibilità della questione sul riflesso che la norma
denunciata deve intendersi nel senso che ai lavoratori agricoli della
categoria cui appartiene la ricorrente è dovuta, per le giornate
eccedenti quelle di trattamento speciale, l'indennità ordinaria di
disoccupazione prevista dall'art. 13 della legge n. 114 del 1974,
così come modificato dalla sentenza di questa Corte n. 497 del 1988.
In realtà, sotto specie di eccezione di inammissibilità, viene
prospettata una sentenza interpretativa di rigetto, ormai formalmente
preclusa dall'art. 11, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, che ha interpretato autenticamente la disposizione dell'art. 7,
comma 4, del d.-l. n. 86 del 1988 "nel senso che ai lavoratori
agricoli aventi diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di
cui agli artt. 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e 7 della legge
16 febbraio 1977, n. 37, l'indennità ordinaria di disoccupazione per
le giornate eccedenti quelle di trattamento speciale è dovuta nella
misura fissa di lire 800 giornaliere".
3. - La questione è fondata.
L'INPS obietta che la norma impugnata si riferisce a un'ipotesi
diversa da quella considerata dalla citata sentenza n. 497 del 1988,
nella quale si trattava di lavoratori aventi diritto esclusivamente
all'indennità ordinaria di disoccupazione, per un periodo massimo di
180 giorni, nella misura fissa di lire 800 giornaliere, rimasta
immutata dal 1974. Nell'ipotesi ora in esame si tratta, invece, di
lavoratori in cui favore il periodo di indennizzabilità ordinaria
della disoccupazione si aggiunge a un periodo, immediatamente
precedente, di trattamento speciale, corrisposto per una durata
massima di 90 giorni in misura pari al 66 (lavoratori agricoli
"abituali") o al 40 per cento (lavoratori "occasionali") della
retribuzione media risultante dai contratti collettivi di categoria.
Ad avviso dell'Istituto, la congruità dell'indennità ordinaria
erogata, sempre nella misura fissa di lire 800 al giorno, nel periodo
successivo a quello di trattamento speciale non deve essere valutata
isolatamente, ma in relazione al trattamento complessivo, che è più
favorevole di quello dei lavoratori aventi diritto alla sola
indennità ordinaria aumentate ai sensi dell'art. 7, comma 1, del
d.-l. n. 86 del 1988.
L'argomento non può essere condiviso. Il trattamento complessivo
viene in considerazione ai fini della valutazione di ragionevolezza
del bilanciamento operato dal legislatore tra le esigenze connesse
alla tutela previdenziale dei lavoratori e le esigenze di
salvaguardia degli equilibri della finanza pubblica in rapporto alle
risorse disponibili. Tenuto conto dell'entità del trattamento
speciale di disoccupazione accordato ai lavoratori di cui è causa,
il legislatore potrebbe disporre - come in effetti ha disposto con la
legge n. 537 del 1993, a decorrere dal 1 gennaio 1993 - che esso non
sia cumulabile col trattamento ordinario, bensì sostitutivo, e del
resto a questo criterio l'INPS avrebbe potuto attenersi già in base
a una rigorosa interpretazione letterale degli artt. 25 della legge
n. 457 del 1972 e 7, primo comma, della legge n. 37 del 1977. Ma, una
volta interpretate queste norme nel senso della spettanza di un
periodo aggiuntivo di trattamento ordinario (interpretazionealla
quale si sono poi adeguate la norma impugnata e la legge di
interpretazione autentica del 1993), il precedente trattamento
speciale, commisurato a una percentuale della retribuzione,
giustifica l'inapplicabilità all'indennità ordinaria
dell'"elevazione" prevista, a decorrere dal 23 marzo 1988, dall'art.
7, comma 1, del d.-l. n. 86 del 1988 (modificato dal d.-l. 29 marzo
1991, n. 108, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 169), non
anche l'esclusione, pur dopo questa data, dell'adeguamento alla
svalutazione monetaria. La congruità di una prestazione
previdenziale rapportata ai bisogni quotidiani elementari, quale
l'indennità ordinaria di disoccupazione, non può essere valutata
tenendo conto di passate provvidenze di maggiore consistenza, ma non
tale da consentire al lavoratore accantonamenti a risparmio.
4. - In conseguenza della dichiarazione di illegittimità
costituzionale della norma impugnata deve - in applicazione dell'art.
27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - essere dichiarata
l'illegittimità costituzionale anche dell'art. 11, comma 23, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella parte in cui interpreta
autenticamente la disposizione dell'art. 7, comma 4, del d.-l. n. 86
del 1988, nel senso che, per i lavoratori agricoli aventi diritto al
trattamento speciale di disoccupazione, l'indennità ordinaria,
spettante per il periodo residuo di disoccupazione indennizzata,
spetta nella misura fissa di lire 800 giornaliere.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del
d.-l. 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale, di
occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il
potenziamento del sistema informativo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale), convertito nella legge 20 maggio 1988, n.
160, nella parte in cui per i lavoratori agricoli aventi diritto al
trattamento speciale di disoccupazione non prevede, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto medesimo, un meccanismo di
adeguamento monetario dell'indennità ordinaria spettante, per le
giornate eccedenti quelle di trattamento speciale, nella misura
indicata dall'art. 13 del d.-l. 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella
legge 16 aprile 1974, n. 114;
Dichiara, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 23, primo
periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi
di finanza pubblica), in relazione al tempo successivo alla data di
entrata in vigore della legge citata n. 160 del 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA