Titolo
SENT. 137/89. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - LAVORATORI DELLO SPETTACOLO - BALLERINI E TERSICOREI - INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO EX D.P.R. N. 1124/1965 - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3,35, E 38 COST.. ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965 N. 1124, ARTT. 1,4. - COST., ARTT. 3,35, 38.
Testo
I ballerini e i tersicorei non sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi degli artt. 1, terzo comma, n. 27, e 4, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in quanto non prestano "opera manuale" in senso stretto. Ma la limitatezza della definizione di "opera manuale" desumibile dalla legge, legata all'originaria esigenza di proteggere gli operai addetti a macchine, appare contraddittoria e ingiustificata in un contesto normativo che ammette una esposizione a rischio assicurabile anche al di fuori dell'impiego di macchine (art.1, terzo comma, nn. 1-28, d.P.R. n. 1124/1965). L'assicurabilita' del rischio va invece sancita in relazione alla natura obbiettiva di esso, e, qualora talune attivita' siano assicurate in quanto espongono ad un dato rischio obbiettivo, come quelle di allestimento, prova od esecuzione di pubblici spettacoli (art. 1, terzo comma, n. 27), non puo', senza offesa degli artt. 3 e 38 Cost., non stabilirsi la copertura assicurativa per tutte quelle che espongono allo stesso rischio. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 1, terzo comma, n. 27, del d.P.R. 30 giugno 1965, n 1124, in relazione all'art. 4, n. 1, dello stesso d.P.R., nella parte in cui non comprende tra le persone soggette all'assicurazione obbligatoria i ballerini e i tersicorei addetti all'allestimento , alla prova o all'esecuzione di pubblici spettacoli. - Cfr. Sentt. n.55/1981; n. 221/1985; n. 256/1986; n. 476/1987.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 38
Riferimenti normativi
decreto del Presidente della Repubblica
30/06/1965
n. 1124
art. 1
co. 0
decreto del Presidente della Repubblica
30/06/1965
n. 1124
art. 4
co. 0
N. 137
SENTENZA 8-21 MARZO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio
1988 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra
Bindelli Laura e l'Ente autonomo teatro comunale ed altro iscritta al
n. 417 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale dell'anno
1988;
Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Uditi l'avv. Vittorio Lai per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello
Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Ritenuto in fatto
1. - Nel giudizio promosso da Bindelli Laura, tersicorea di fila
presso il corpo di ballo del Maggio Musicale Fiorentino, contro
l'Ente autonomo Teatro Comunale di Firenze e contro l'I.N.A.I.L., al
fine di ottenere la condanna dell'Ente ad assicurarla presso
l'Istituto, e di quest'ultimo a corrisponderle la rendita per
l'inabilità permanente derivatale da un infortunio verificatosi
durante la preparazione di uno spettacolo, il Pretore di Firenze, con
ordinanza emessa il 27 gennaio 1988, ha sollevato d'ufficio questione
di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 35,
comma primo, e 38, commi primo e secondo, Cost., degli artt. 1 e 4
del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), nella parte in cui non prevedono
l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
a favore dei ballerini e tersicorei.
Osserva l'ordinanza che tra i soggetti ricompresi
nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non figurano i
ballerini e tersicorei, poiché trattasi di lavoratori non addetti,
né in via permanente né in via transitoria, a macchine, apparecchi
e impianti, ovvero occupati in opifici e ambienti organizzati per
lavorazioni che comportino l'impiego di tali macchine o apparecchi
(art. 1, commi primo e secondo, d.P.R. n. 1124 del 1965), né addetti
ai lavori di allestimento, prova o esecuzione di pubblici spettacoli,
essendo queste attività protette in quanto comportino comunque
l'utilizzazione di macchine, apparecchi o impianti ovvero in quanto
siano comunque collegate, anche spazialmente, con ambienti in cui gli
attrezzi suddetti trovano utilizzazione, come si evince dai commi
quarto e quinto dell'art. 1 cit. nonché, sopratutto, dalla
esclusione dall'assicurazione contro gli infortuni, prevista dallo
stesso art. 1, al n. 27, delle persone "addette ai servizi di sala
dei locali cinematografici e teatrali", persone, queste, le quali
evidentemente sono state escluse dall'obbligo assicurativo in
considerazione del fatto che, di norma, la loro attività lavorativa
non implica l'uso di strumenti o apparecchi pericolosi né la
permanenza in locali in cui questi ultimi vengono utilizzati.
I lavoratori svolgenti mansioni di ballerini e tersicorei non
possono neppure farsi rientrare tra coloro che, ricompresi
nell'assicurazione, svolgono "in modo permanente o avventizio...
opera manuale retribuita" (ex art. 4, comma primo, n. 1, d.P.R. n.
1124 del 1965), essendo la loro attività caratterizzata sì da una
notevole gestualità, ma che si inquadra non nell'ambito della
manualità pura e semplice, che di regola comporta l'uso di attrezzi
e strumenti necessari per l'esecuzione del lavoro, quanto piuttosto
nell'ambito delle manifestazioni artistiche, essendo indubbio che il
movimento del corpo e, dunque, i gesti delle mani e dei piedi
costituiscono, nell'attività dei lavoratori in questione, non un
mezzo per l'esecuzione di una attività di lavoro, ma l'attività
lavorativa stessa.
Neppure può trovare applicazione il disposto del sesto comma
dell'art. 1 citato, che considera addette ai lavori di cui ai nn. da
1 a 28 dello stesso articolo e, perciò, soggette all'assicurazione
de qua, le persone le quali, nelle condizioni previste dall'art. 4,
sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori
complementari o sussidiari, stante la già detta impossibilità di
ricomprendere tra le persone assicurate di cui all'art. 4 i ballerini
e tersicorei, nonché l'illogicità di considerare la loro attività
come complementare o sussidiaria rispetto a quella sicuramente
assicurabile, prestata da altri lavoratori (ad es. gli elettricisti)
per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli,
dovendosi, al contrario, ritenere che il rapporto attività
principale - attività complementare si risolva in maniera inversa.
In conclusione, ad avviso del giudice a quo i lavoratori in
questione non risultano assicurabili, per l'attività da loro svolta,
contro gli infortuni sul lavoro, ma tale discriminazione appare
lesiva del princìpio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., posto
che gli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965 finiscono per
disciplinare situazioni sostanzialmente identiche in modo differente
e ciò senza alcuna apprezzabile giustificazione, non essendo dato di
comprendere il motivo per il quale la tutela assicurativa de qua
debba essere apprestata soltanto a favore dei lavoratori che prestino
attività manuale in senso stretto o utilizzino strumenti o
apparecchi per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici
spettacoli, e non anche a favore di quegli altri lavoratori, quali i
ballerini e i tersicorei, che, per il medesimo fine, prestino
un'attività, non manuale, ma tipicamente gestuale e tale da poter
dar luogo ad infortuni non meno apprezzabili di quelli in ipotesi
accadibili ai primi.
Gli stessi artt. 1 e 4, nella parte in cui escludono
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per i ballerini e
tersicorei, sembrano altresì in contrasto con gli artt. 35 e 38
Cost., poiché eludono il preciso compito della Repubblica di
tutelare il lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni" (art. 35,
comma primo, Cost.) e privano i lavoratori in questione dei mezzi
necessari per far fronte, in caso di inabilità o infortunio, alle
loro esigenze di vita (art. 38, commi primo e secondo, Cost.).
2. - Si è costituito innanzi a questa Corte l'I.N.A.I.L.,
contestando la fondatezza della questione.
Osserva l'Istituto che l'attività dei ballerini si esplica
secondo modalità che legittimamente la collocano al di fuori
dell'area della protezione garantita dal d.P.R. n. 1124 del 1965,
sicché non appare violato l'art. 3 Cost.
Né sembrano lesi gli artt. 35 e 38 Cost. alla stregua dei
princìpi enunciati dalla Corte con le sentenze n. 22 del 1967, n.134
del 1971, n. 80 del 1971.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo l'infondatezza
della questione.
Osserva l'Avvocatura dello Stato che proprio dall'analisi svolta
dal giudice a quo risulta che la non inclusione dei ballerini e
tersicorei tra i lavoratori che fruiscono dell'assicurazione contro
gli infortuni non dipende da una limitazione a carattere riduttivo di
quella che sarebbe la naturale area di applicazione della protezione
assicurativa.
Non essendo quindi ravvisabili, nella denunciata esclusione
dall'assicurazione, profili di irrazionalità o di obbiettiva
ingiustificabilità, mancano i presupposti per denunciare, a carico
dei ballerini e tersicorei, una discriminazione contrastante con il
princìpio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
D'altra parte, il rilievo su cui fa perno l'argomentazione del
giudice remittente, per cui l'attività gestuale tipica dei suddetti
lavoratori è tale da poter dar luogo ad infortuni non meno
apprezzabili di quelli accadibili ai prestatori di attività manuale,
si risolve, a ben vedere, in un apprezzamento circa il grado di
pericolosità e di rischio di infortunio che esula dalla verifica di
legittimità costituzionale della legge, rientrando pienamente nel
merito delle valutazioni che competono al legislatore nell'effettuare
la scelta di attuazione dei princìpi dettati dall'art. 38 Cost. per
quanto attiene alla necessità di una protezione assicurativa
specifica contro gli infortuni sul lavoro.
Considerato in diritto
1. - Sono impugnati innanzi a questa Corte gli artt. 1 e 4 del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), nella parte in cui non prevedono
l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
a favore dei ballerini e tersicorei.
Tali lavoratori dello spettacolo, infatti, ad avviso del giudice a
quo:
a) non rientrano nella previsione dell'art. 1, commi primo e
secondo, poiché essi non sono addetti, né in via permanente né in
via transitoria, a macchine, apparecchi e impianti, né occupati in
opifici o ambienti organizzati per lavorazioni che comportino
l'impiego di macchine o apparecchi, né addetti alla vendita,
presentazione pratica, o esperimento di dette macchine, apparecchi o
impianti; b) non sono ricompresi nell'ambito di applicazione
dell'art. 1, comma terzo, numero 27, poiché le attività ivi
contemplate sono protette in quanto comportino comunque
l'utilizzazione di macchine, apparecchi o impianti, ovvero in quanto
siano comunque collegate, anche parzialmente, con ambienti in cui le
attrezzature suddette trovano utilizzazione; c) sono comunque esclusi
dall'obbligo assicurativo per difetto della condizione, posta
dall'art. 4, della prestazione di "opera manuale retribuita", dal
momento che la loro attività, pur caratterizzata da notevole
gestualità, non si inquadra nell'ambito della manualità in senso
proprio, che comporta l'uso di attrezzi e strumenti, ma rappresenta
di per sé esplicazione di attività lavorativa.
Ma siffatta esclusione, sempre ad avviso del giudice a quo,
sarebbe lesiva di vari precetti costituzionali, e precisamente:
a) dell'art. 3 della Costituzione, apparendo i ballerini ed i
tersicorei ingiustificatamente discriminati rispetto ai prestatori
d'opera manuale, a favore dei quali soltanto è apprestata la tutela
antinfortunistica, nonostante che l'attività dei primi, per la
spiccata gestualità che la contraddistingue, sia tale da esporli ad
infortuni non diversamente da quanto accade per i lavoratori che
prestino opera manuale in senso stretto;
b) degli artt. 35 e 38 della Costituzione, derivando dalla
mancata previsione dell'obbligo assicurativo l'elusione del precetto
di tutela del lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni", e la
sottrazione, ai lavoratori in questione, dei mezzi necessari per far
fronte, in caso di infortunio, alle loro esigenze di vita.
2. - La questione è fondata.
In effetti l'insussistenza, per i ballerini e i tersicorei,
dell'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni discende dal
combinato disposto degli artt. 1, comma terzo, numero 27, e 4, comma
primo, numero 1, del d.P.R. n. 1124 del 1965.
La prima delle citate disposizioni, infatti, prevede una serie di
attività lavorative (elencate in 28 numeri) per le quali sussiste
l'obbligo assicurativo, anche indipendentemente dalla circostanza che
esse vengano eseguite con macchine, apparecchi o impianti ("anche
quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti"), in
ragione di una presunzione legislativa di pericolosità, e comprende
tra queste le attività di allestimento, prova od esecuzione di
pubblici spettacoli (numero 27).
La stessa disposizione, tuttavia, stabilisce che l'assicurazione
è obbligatoria solo per le persone che siano addette alle attività
in essa considerate "nelle condizioni previste dal presente titolo".
E tra tali condizioni rientra quella enunciata dal successivo art. 4,
comma primo, numero 1, in base al quale "sono compresi
nell'assicurazione: 1) coloro che in modo permanente o avventizio
prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale
retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione".
Orbene, se per "opera manuale" deve intendersi - come sembra
corretto intendere, pur con le estensioni operate dalla
giurisprudenza - l'impiego di attività fisica diretto al
raggiungimento di un ulteriore risultato, ne deriva che in tale
nozione non è compresa l'ipotesi di una attività fisica che integri
essa stessa un risultato produttivo, come appunto accade per quei
lavoratori dello spettacolo, i quali, attraverso il muoversi, il
gestire, il parlare, il cantare e addirittura il semplice essere
fisicamente presenti, diano vita ad uno spettacolo.
Va peraltro rilevato che la limitatezza della definizione
dell'"opera manuale" desumibile dalla legge appare un residuo della
concezione originaria dell'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro come volta a proteggere gli operai addetti a macchine,
apparecchi o impianti, in quanto particolarmente esposti al rischio
nascente dai suindicati strumenti. Ma in un contesto normativo nel
quale è già ammessa, sia pure in via di eccezione e per ipotesi
tassativamente determinate (art. 1, comma terzo, numeri da 1 a 28),
una esposizione a rischio assicurabile anche al di fuori dell'impiego
delle macchine, la limitatezza in parola è contraddittoria ed
ingiustificata, dovendosi per converso ritenere che l'assicurabilità
del rischio va sancita in relazione alla natura obbiettiva di esso,
e, soprattutto, che, qualora talune attività siano assicurate in
quanto espongono ad un dato rischio, obbiettivamente considerato, non
possa, senza offesa degli artt. 3 e 38 della Costituzione, non
stabilirsi la copertura assicurativa per tutte quelle che espongono
allo stesso rischio (cfr. sentenze n. 476 del 1987, n. 256 del 1986,
n. 221 del 1985, nonché, in particolare, la sentenza n. 55 del
1981).
Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1
del d.P.R. n. 1124 del 1965, in relazione all'art. 4, numero 1, nella
parte in cui non comprende, nelle previsione di cui al terzo comma,
numero 27, del medesimo art. 1, i ballerini ed i tersicorei.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma,
numero 27, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), in relazione all'art. 4,
numero 1, dello stesso d.P.R., nella parte in cui non comprende tra
le persone soggette all'assicurazione obbligatoria i ballerini e i
tersicorei addetti all'allestimento, alla prova o all'esecuzione di
pubblici spettacoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI