Titolo
SENT. 266/87. PENSIONI - DIPENDENTI DEI CORPI DI POLIZIA - DECEDUTI PER EFFETTO DI FERITE O LESIONI RIPORTATE A SEGUITO DI AZIONI CONTRO IL TERRORISMO O LA CRIMINALITA' O DURANTE IL SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO - DECESSO AVVENUTO DOPO LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI SERVIZIO - SUPERSTITI - TRATTAMENTO PRIVILEGIATO SPECIALE - DIRITTO - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Non ha alcuna ragionevole giustificazione limitare la concessione della pensione privilegiata ordinaria di cui all'art. 1 della L. 27 ottobre 1973, n. 629, ai soli aventi causa di militari o funzionari o agenti di P.S. deceduti - per le cause ivi previste - in attivita` di servizio: poiche` il riconoscimento di tale pensione e` collegato precipuamente alla sussistenza del nesso di casualita` tra la morte e il servizio svolto (repressione del terrorismo, della criminalita`, mantenimento dell'ordine pubblico), non puo` logicamente avere alcun rilievo il momento in cui si verifica la morte, e cioe`, la vigenza o meno del rapporto di servizio. Va pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - il comma primo del predetto art. 1, L. 27 ottobre 1973, n. 629, riprodotto nell'art. 93, comma sesto, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto, ai soli dipendenti deceduti in attivita` di servizio.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Riferimenti normativi
legge
27/10/1973
n. 629
art. 1
co. 1
decreto del Presidente della Repubblica
29/12/1973
n. 1092
art. 93
co. 6
N. 266
SENTENZA 3-16 LUGLIO 1987
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Presidente - Dott.
FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott.
ALDO CORASANITI - Prof. GIUSEPPE BORZELLINO - Dott. FRANCESCO GRECO -
Prof. GABRIELE PESCATORE - Avv. UGO SPAGNOLI - Prof. FRANCESCO PAOLO
CASAVOLA - Prof. ANTONIO BALDASSARRE - Prof. VINCENZO CAIANIELLO,
Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo,
della legge 27 ottobre 1973, n. 629 (Nuove disposizioni per le
pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti
nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia),
riprodotto nell'art. 93, comma sesto, T.U. approvato con d.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, (Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1980 dalla Corte
dei Conti - Sez. terza giurisdizionale - sul ricorso proposto da
Chialastri Anna iscritta al n. 186 del registro ordinanze dell'anno
1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207
del 1981.
Visto l'atto di costituzione di Chialastri Anna;
udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1987 il Giudice relatore
Francesco Greco.
Ritenuto in fatto:
La sig.ra Anna Chialastri, vedova del maresciallo di II di P.S.
Armando Mozzi a riposo dal 17 aprile 1974 e deceduto il 19 successivo
per affezione neoplastica, riconosciuta dipendente da causa di
servizio chiedeva alla Corte dei Conti che le fosse attribuito il
trattamento privilegiato speciale previsto dall'art. 1 della legge 27
ottobre 1973 n. 629 per i superstiti di dipendenti dei corpi di
polizia deceduti in attività di servizio per diretto effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o
criminose o in servizio di ordine pubblico.
Sosteneva che la morte del marito era dovuta a malattia cagionata
dal trauma subito il 28 settembre 1970 nel corso di tafferugli
verificatisi mentre prestava servizio di ordine pubblico.
L'adita Corte, con ordinanza emessa il 21 aprile 1980 pubblicata
nella G.U. del 29 luglio 1981 n. 207, sollevava, in riferimento
all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale del
predetto art. 1 legge n. 629 del 1973 nella parte in cui (comma
primo) esclude dallo speciale trattamento ivi previsto gli aventi
causa dei dipendenti deceduti dopo la risoluzione del rapporto di
servizio, anche se per effetto di ferite o lesioni riportate in
conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di
ordine pubblico.
La Corte ha osservato che la norma, che richiede per la concessione
del trattamento speciale che il dipendente fosse deceduto "in
attività di servizio", secondo i lavori preparatori e le leggi
successive di estensione dello stesso trattamento ad altre categorie
(art. 93, comma sesto, d.P.R. 23 dicembre 1973 n. 1092; legge 27
maggio 1977 n. 284; legge 1_ agosto 1978, n. 437), non si presta ad
una interpretazione estensiva idonea a farvi ricomprendere anche il
caso in esame;
che essa assume irrazionalmente, come elemento discriminante, per
la concessione o meno del beneficio, il momento dell'evento letale
mentre invece rileva esclusivamente la causale dipendenza di esso da
fatti particolari verificatisi in occasione del servizio.
Posto che la norma ha l'intento di assicurare ai superstiti dei
caduti nell'assolvimento del dovere la tangibile riconoscenza
nazionale, aggiunge la Corte, è del tutto arbitrario far dipendere
l'erogazione dello speciale trattamento di favore dal momento della
morte del dante causa e quindi da un evento meramente casuale, mentre
sarebbe più coerente e razionale, in rapporto ad un presupposto
unico (la morte per causa dipendente da ferite o lesioni riportate in
conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di
ordine pubblico) disporre identico trattamento per i superstiti in
qualunque momento si verifica l'evento letale anche se successivo
alla cessazione del rapporto di servizio.
Inoltre secondo la Corte lo stesso legislatore ha riconosciuto
l'irrilevanza dell'anteriorità o meno alla cessazione del rapporto
dell'evento letale in altre fattispecie sia ai fini del trattamento
privilegiato di riversibilità (art. 92 del T.U. n. 1092 del 1973)
sia ai fini del trattamento speciale triennale di prima categoria
alla vedova e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti
di servizio (art. 93, primo comma, stesso T.U.) prescindendo dal
momento della morte del dipendente; così anche per il trattamento
pensionistico dei militari e dei dipendenti civili dello Stato
vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei
caduti per causa di servizio (legge 17 ottobre 1967 n. 974).
Si è costituita la parte privata depositando una memoria di
contenuto sostanzialmente adesivo rispetto alle argomentazioni del
giudice a quo.
Considerato in diritto:
1. - La Corte dei Conti dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma primo, della legge 27 ottobre 1973 n. 629 (Nuove
disposizioni per le pensioni ordinarie privilegiate a favore dei
superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai
corpi di polizia) riprodotto nell'art. 93, comma sesto, del d.P.R. 29
dicembre 1973 n. 1092 (Approvazione del Testo Unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato), nella parte in cui esclude dalla corresponsione della
pensione privilegiata, ivi prevista, gli aventi causa dei dipendenti
deceduti dopo la cessazione del rapporto di impiego, sia pure per
diretto effetto delle ferite o delle lesioni riportate in conseguenza
di azioni contro il terrorismo o la criminalità o in servizio di
ordine pubblico.
In violazione dell'art. 3 Cost., la detta categoria di superstiti
risulterebbe discriminata rispetto a quella degli aventi causa dei
dipendenti deceduti in attività di servizio, perché, pur in
presenza dell'identico presupposto giustificativo del trattamento
privilegiato (morte causata da ferite o lesioni riportate in azioni
contro il terrorismo o la criminalità o in servizio di ordine
pubblico) la sua erogazione si sarebbe fatta dipendere da un evento
del tutto casuale (momento della morte).
2. - La questione è fondata.
Invero, non ha alcuna ragionevole giustificazione la limitazione
della concessione della pensione privilegiata ordinaria prevista
dalla norma censurata ai soli aventi causa di militari o funzionari o
agenti di pubblica sicurezza deceduti in servizio per effetto diretto
delle ferite o delle lesioni riportate in conseguenza di azioni
contro il terrorismo o la criminalità o in servizio di ordine
pubblico.
La ragione della norma di favore si rinviene, come risulta dai
lavori preparatori della legge n. 629 del 1973, "nella volontà di
concedere un miglioramento delle pensioni privilegiate ordinarie
corrisposte ai superstiti degli appartenenti ai vari corpi di
polizia, quale doveroso tributo di riconoscimento alla loro fedeltà,
al loro attaccamento al dovere ed alla indefettibile e fondamentale
loro funzione di custodi della sicurezza personale e patrimoniale dei
cittadini e della legalità democratica e repubblicana nonché quale
mezzo per restituire, a coloro che sono impegnati in compiti delicati
e rischiosi, un minimo di fiducia nella sollecitudine della nazione
per l'avvenire dei loro cari nel caso che la fedeltà al giuramento
dato imponga il sacrificio della vita".
La concessione del trattamento privilegiato, che ha certamente una
funzione di sostentamento e di assistenza, è collegata precipuamente
alla sussistenza del nesso di causalità tra la morte e il servizio
svolto (repressione del terrorismo, della criminalità, mantenimento
dell'ordine pubblico).
Non può logicamente avere alcun rilievo il momento in cui si
verifica la morte, e cioè, la vigenza o meno del rapporto di
servizio.
Lo stesso legislatore, peraltro, aveva già riconosciuto
trattamenti pensionistici di favore ai congiunti di militari o
dipendenti civili vittime di azioni terroristiche o criminose o per
cause di servizio senza dare alcun rilievo alla vigenza o meno del
rapporto di servizio (legge 17 ottobre 1967 n. 974).
Pertanto, va dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art.
1, comma primo, della legge 27 ottobre 1973 n. 629 riprodotto
nell'art. 93, comma sesto, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, nella
parte in cui limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi
previsto, ai soli dipendenti deceduti in attività di servizio.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo,
della legge 27 ottobre 1973 n. 629 (Nuove disposizioni per le
pensioni privilegiate ordinarie in favore dei superstiti dei caduti
nell'adempimento del dovere appartenenti ai corpi di polizia)
riprodotto nell'art. 93, comma sesto, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n.
1092 (Approvazione del Testo Unico delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) nella parte
in cui limita il trattamento di pensione privilegiata, ivi previsto,
ai soli dipendenti deceduti in attività di servizio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: GRECO