Titolo
SENT. 55/81. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE DELLE PERSONE ADDETTE, IN RAPPORTO DIRETTO CON IL PUBBLICO, A SERVIZIO DI CASSA ALLE DIPENDENZE DI IMPRESE PER LE QUALI L'ASSICURAZIONE SIA OBBLIGATORIA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A SOGGETTI ESPOSTI AI MEDESIMI RISCHI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Atteso il processo storico di espansione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, il legislatore ordinario, se non ha esitato a riconoscere la fruizione dell'assicurazione da un lato agli addetti ai lavori per l'esecuzione di pubblici spettacoli, dall'altro alle guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca, non ha con pari perspicacia avvertito che non diverso trattamento dovesse razionalmente riservarsi a persone, che, come i cassieri in contatto con il pubblico, nell'ambito dell'impresa di esecuzione di spettacoli pubblici ecc., incontrano rischi non diversi da quelli cui si espongono guardie giurate (tuttoche` addette alla sorveglianza di riserve di caccia e pesca). E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 1 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 in relazione al successivo art. 4, n. 1, nella parte in cui non comprende nelle previsioni di cui al comma 3 dell'art. 1 medesimo, le persone che siano comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa presso imprese, i cui dipendenti sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, cosi` come disciplinata dal titolo primo del testo unico.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Riferimenti normativi
decreto del Presidente della Repubblica
30/06/1965
n. 1124
art. 1
co. 3
decreto del Presidente della Repubblica
30/06/1965
n. 1124
art. 4
n.1
co. 0
N. 55
SENTENZA 25 MARZO 1981
Deposito in cancelleria: 7 aprile 1981.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 105 del 15 aprile 1981.
Pres. AMADEI - Rel. ANDRIOLI
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott.
GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Dott. MICHELE ROSSANO -
Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE -
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof.
LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA -
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile
1979 dal Pretore di Genova, nel procedimento civile vertente tra
Rossini Liliana e l'INAIL, iscritta al n. 524 del registro ordinanze
1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 251 del
12 settembre 1979.
Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;
udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1981 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avv. Carlo Graziani per l'INAIL.
Ritenuto in fatto:
Rossini Liliana, dipendente della ditta Gadolla e Luglio s.a.s.,
mentre attendeva alle sue mansioni di cassiera presso il "Cinema
Lido", venne aggredita, verso le 22,50 del 19 febbraio 1977, da due
malviventi che la colpivano con manganellate alla testa e ferita a un
braccio con un colpo di rivoltella da parte di uno dei due, e ciò al
fine di impadronirsi dell'incasso giornaliero.
Ciò esposto, la Rossini, alla quale, rimasta in temporanea sino
al 26 settembre 1977, residuavano postumi invalidanti nella misura
dell'80 %, chiese, con ricorso del 19 settembre 1978, al Pretore di
Genova che dichiarasse spettarle il trattamento previdenziale,
negatole dall'INAIL, e in via subordinata e/o alternativa che fosse
la datrice di lavoro, del pari chiamata in giudizio, condannata a suo
favore al risarcimento dei danni.
Con ordinanza 30 aprile 1979, debitamente comunicata e notificata,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.251 del 12 settembre 1979 e
iscritta al n. 524 R.O. 1979, l'adito Pretore, dopo aver disposto
consulenza tecnica e acquisito documenti, ha dichiarato rilevante e
giudicato non manifestamente infondata la questione di legittimità,
in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., degli artt. 1 e 4 d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124, per il primo dei quali l'assicurazione è
obbligatoria, seppure non soccorrano gli estremi delle ipotesi
descritte nei commi primo e secondo della disposizione medesima, per
le persone che, nelle condizioni previste dal titolo I del t.u. (e,
segnatamente, nell'art. 4), siano, tra l'altro, addette ai lavori "per
l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per
l'allestimento e l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse le
persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e
teatrali".
A sostegno del provvedimento di rimessione a questa Corte, il
Pretore ha in linea preliminare osservato che la ricorrente ha subito
un danno di gravissima entità nello svolgimento delle proprie
mansioni "in quanto il rischio (di aggressioni a scopo di rapina), cui
la Rossini era esposta nello svolgimento del lavoro di cassiera, era
specificamente aggravato - rispetto al rischio generale cui ogni
cittadino è esposto - dall'entità della somma raccolta, dalla
brevità del tempo in cui ciò avveniva e dal carattere notorio che la
detenzione di rilevanti somme di denaro da parte sua - in situazioni
date di tempo e di luogo - assumeva"; ha soggiunto che la esclusione
della Rossini, in tal guisa danneggiata, dalla copertura assicurativa
non era conforme all'art. 38 Cost., in quanto la necessità che siano
"preveduti e assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita dei
lavoratori in caso di infortunio" deve essere posta non in relazione
alla intensità del rischio cui i lavoratori sono esposti, ma alla
posizione di favore, nell'ordinamento repubblicano, di coloro che
"svolgono un'attività e una funzione che concorra al progresso
materiale e spirituale della società" (art. 4, secondo comma Cost.)
in posizione subordinata che renda necessaria la predisposizione di
particolari forme di tutela "per rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale", di cui all'art. 3, secondo comma Cost. Ha
rilevato infine il Pretore che il processo storico di estensione
dell'assicurazione obbligatoria dell'INAIL, avendo ormai coperto i
rischi anche di lavoratori non direttamente addetti a macchinari di cui
all'art. 1 del t.u., ed i rischi specifici anche indipendenti dal
concreto funzionamento dei macchinari per i lavoratori addettivi, ha
finito con creare una zona marginale di esclusione che risulta ormai
priva di una reale ragionevolezza, tanto da apparire sostanzialmente
casuale: rilievo confermato da ciò che, se l'aggressione, di che
trattasi, avesse colpito l'operatore cinematografico, accorso per
difendere i beni aziendali, l'infortunio sarebbe stato indennizzabile,
pur non dipendendo l'evento lesivo dalla manovra della macchina di
proiezione.
In questa sede si è costituito il solo INAIL, che, rappresentato
e difeso dagli avvocati Vincenzo Cataldi, Francesco Hernandez e
Pasquale Napolitano, ha, nelle deduzioni 12 luglio 1979, richiamato
l'attenzione sulla circostanza che l'infortunata, seppur non può
godere della tutela assicurativa gestita dall'INAIL, può beneficiare
- e ne beneficia - di adeguate forme di assistenza gestite da altri
Enti previdenziali diversi dall'INAIL. Il Presidente del Consiglio dei
ministri non è intervenuto.
Alla pubblica udienza del 21 gennaio 1981, cui la trattazione
dell'incidente è stata rinviata dalla udienza del 26 novembre 1980,
il Giudice Andrioli ha svolto la relazione; per l'INAIL l'avv.
Graziani ha insistito nelle già esposte argomentazioni e conclusioni.
Considerato in diritto:
1. - Le forme di assistenza, gestite da enti diversi dall'INAIL,
cui l'Istituto ha fatto sol in questa sede richiamo per inferirne la
irrilevanza della prospettata questione di costituzionalità, non
attribuirebbero, pur se riconosciute, alla ricorrente il trattamento
richiesto e, pertanto, la questione è da stimarsi rilevante.
2. - L'incidente è altresì fondato sebbene non tutti gli
argomenti esposti nella ordinanza di rimessione meritino credito, né
la violazione di precetti costituzionali sia dell'ampiezza lamentata
dal giudice a quo.
Giova muovere dai nn. 27 e 24 dell'art. 1, comma terzo, d.P.R. 30
giugno 1965 n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali) per il complesso disposto dei quali l'assicurazione è
obbligatoria, pur quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi
precedenti, per le persone che, nelle condizioni previste nel primo
titolo del testo unico (assicurazione infortuni e malattie
professionali nell'industria) siano addette a lavori "per
l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per
l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse le
persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e
teatrali" (n. 27), e "per il servizio di vigilanza privata, comprese
le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e
pesca" (n. 24).
Dal raffronto delle due fattispecie legali emerge che il
legislatore ordinario, se non ha esitato a riconoscere la fruizione
dell'assicurazione obbligatoria da un lato agli addetti ai lavori per
l'esecuzione di pubblici spettacoli ecc., per i quali pur non
ricorrono per certo i presupposti previsti nei due primi commi
dell'art. 1, e dall'altro lato alle guardie giurate, per le quali in
ancor più incisiva guisa non soccorrono le situazioni descritte nei
ripetuti due primi commi dell'art. 1, non ha con pari perspicacia
avvertito che non diverso trattamento dovesse razionalmente riservarsi
a persone, che, come i cassieri in contatto con il pubblico,
nell'ambito dell'impresa di esecuzione di spettacoli pubblici ecc.,
incontrano rischi non diversi da quelli cui si espongono guardie
giurate (tuttoché addette alla sorveglianza di riserve di caccia e
pesca).
La esclusione, decretata dal n. 24 in sfavore delle persone addette
ai servizi di sala nell'esercizio di pubblici spettacoli, si
giustifica perché per costoro non ricorrono il presupposto che si
coglie per le persone addette al servizio per l'esercizio dei pubblici
spettacoli ecc., né il rischio cui sono per le loro funzioni esposte
le guardie giurate.
Pertanto implica violazione degli artt. 3 e 38 Cost. l'art. 1 t.u.
del 1965 nella parte in cui non comprende nelle previsioni descritte
nel terzo comma le persone che siano comunque addette, in rapporto
diretto con il pubblico, a servizio di cassa alle dipendenze di
imprese, per le quali sia, a sensi del titolo I del testo unico,
obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.
Per fondare la statuizione che la Corte va a rendere, non necessita
far leva, come dal Pretore si è fatto, sulla posizione di favore dei
lavoratori nell'ordinamento repubblicano, cui si ispira l'art. 4,
comma secondo Cost., né devesi, come dal giudice a quo si è pur
ritenuto, far getto del concetto di "rischio", di cui è per contro
d'uopo farsi carico, e, ancor meno, preoccuparsi della sorte
dell'operatore cinematografico, che sia fatto segno di aggressione per
essere accorso a difendere i beni aziendali, perché tale specie è
estranea, sotto il profilo subiettivo, alla res in iudicium deducta
anche in questa sede.
Più pianamente è da ripercorrere il processo storico di
espansione dell'assicurazione obbligatoria, di cui si fa parola nelle
ultime pagine dell'ordinanza di rimessione, per convincere che
l'esclusione dei cassieri in rapporto diretto con il pubblico,
dipendenti da imprese destinatarie del titolo primo del testo unico,
comporta attentato vuoi all'art. 3 vuoi all'art. 38 della Carta
costituzionale.
Il rispetto del canone della corrispondenza tra il chiesto e il
pronunciato vieta alla Corte di scrutinare se per analogo rischio
meritino obbligatoria copertura assicurativa i dipendenti da imprese
che non siano destinatarie del titolo primo del t.u., e - lo si è
già rilevato - i dipendenti impegnati nelle lavorazioni proprie delle
imprese pur destinatarie del t.u.; dipendenti, i quali pur siano
esposti ai rischi cui vanno incontro i cassieri in rapporto diretto
con il pubblico.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 30
giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali) in relazione all'art. 4 n. 1 dello stesso testo unico,
nella parte in cui non comprende nelle previsioni, di cui al terzo
comma dell'art. 1 medesimo, le persone che siano comunque addette, in
rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa presso imprese,
i cui dipendenti sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, così come
disciplinata dal titolo primo del testo unico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE
FERRARI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere