Sentenza 1/2022 (ECLI:IT:COST:2022:1)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CORAGGIO - Redattrice: SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del 10/11/2021;    Decisione  del 11/11/2021
Deposito del 04/01/2022;   Pubblicazione in G. U. 05/01/2022  n. 1
Norme impugnate: Art. 4 ter, c. 3°, del decreto-legge 03/07/2001, n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 20/08/2001, n. 333.
Massime:  44456 
Massime:  44456 
Atti decisi: ord. 71/2021

Massima n. 44456
Titolo
Istruzione - In genere - Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato - Dotazioni organiche del personale educativo - Distinzione tra personale educativo maschile e femminile - Denunciata violazione del principio di non discriminazione in base al genere - Richiesta di intervento ablativo implicante scelte affidate alla discrezionalità del legislatore - Inammissibilità delle questioni - Spettanza al legislatore del potere di verificare la rispondenza tra la finalità della disposizione censurata e la coscienza sociale. (Classif. 137001).

Testo
Sono dichiarate inammissibili, per richiesta di intervento ablativo implicante scelte affidate alla discrezionalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., dal Tribunale di Trapani, in funzione di giudice del lavoro - dell'art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 255 del 2001, conv., con modif., nella legge n. 333 del 2001, che dispone che la distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici operi ai soli fini dell'individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile. Tale criterio discretivo esibisce una chiara corrispondenza con l'omologa differenziazione operata dal legislatore nel prevedere distinte istituzioni educative per convittori e convittrici, essendo la distinzione tra educatori ed educatrici speculare e funzionale alla separazione tra questi ultimi. L'ablazione richiesta genererebbe, pertanto, disarmonie nel sistema complessivamente considerato dal legislatore, spettando alla discrezionalità di quest'ultimo la verifica della perdurante rispondenza della finalità presidiata dalla disposizione censurata agli orientamenti e ai valori radicati nella coscienza sociale, attraverso una rivalutazione delle ragioni che sorreggono la distinta configurazione delle istituzioni convittuali per allieve e per allievi. (Precedente: S. 84/2016 - mass. 38831).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge  03/07/2001  n. 255  art. 4  ter  co. 3
legge  20/08/2001  n. 333

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 3
Costituzione  art. 51


Pronuncia

SENTENZA N. 1

ANNO 2022


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giancarlo CORAGGIO; Giudici : Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter, comma 3, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, promosso dal Tribunale ordinario di Trapani, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento instaurato da P.D. C. contro il Ministero dell’istruzione, con ordinanza del 18 febbraio 2021, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 2021.

Visti l’atto di costituzione di P.D. C., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 10 novembre 2021 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio;

uditi l’avvocato Lorenzo Carini per P.D. C. e l’avvocato dello Stato Gabriella D’Avanzo per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio dell’11 novembre 2021.


Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 18 febbraio 2021, iscritta al n. 71 del registro ordinanze del 2021, il Tribunale ordinario di Trapani, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter, comma 3, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

1.1.– Il giudice a quo premette di dover decidere sul ricorso, proposto da P.D. C. nei confronti del Ministero dell’istruzione, avente a oggetto l’accertamento dell’illegittimità del decreto emesso dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Ufficio XI, Ambito territoriale di Trapani in data 21 agosto 2020, «nella parte in cui esclude l’accesso al posto disponibile per il personale educativo della Provincia di Trapani alle aspiranti di sesso femminile».

Nel giudizio principale la ricorrente ha dedotto di essere stata inserita, a seguito di superamento di concorso, nel personale educativo con il profilo di educatrice nelle istituzioni previste dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e di essere stata collocata al primo posto nella graduatoria a esaurimento della Provincia di Trapani.

La stessa parte lamenta che l’anzidetto ufficio scolastico regionale, dopo aver disposto, con decreto del 19 agosto 2020, la copertura per l’anno scolastico 2020/2021 di due posti disponibili per il personale educativo, attingendo alla graduatoria di merito e alla graduatoria a esaurimento nella misura di un posto ciascuna, con decreto del 21 agosto del 2020 ha stabilito che il posto disponibile fosse riservato ad aspiranti di sesso maschile.

Sulla base di tali premesse, la ricorrente ha chiesto accertarsi la natura discriminatoria di quest’ultimo provvedimento e di tutti gli atti connessi e conseguenziali; ordinarsi all’amministrazione resistente la cessazione immediata del comportamento discriminatorio e la rimozione dei relativi effetti «rettificando il decreto ed eliminando la clausola discriminatoria contestata»; ammettersi la ricorrente «alla convocazione indetta per l’assegnazione del posto disponibile nel ruolo del personale educativo negli istituti della Provincia di Trapani» in ragione della sua posizione nella graduatoria a esaurimento; condannarsi l’amministrazione resistente al risarcimento del danno non patrimoniale.

2.– Ricostruito il quadro normativo, in punto di rilevanza, il giudice rimettente assume che, nel caso in cui le questioni di legittimità costituzionale fossero dichiarate fondate, il ricorso troverebbe accoglimento, in quanto il provvedimento contestato, essendo stato adottato in conformità alla disposizione censurata, risulterebbe affetto da illegittimità derivata e dovrebbe, pertanto, essere disapplicato.

2.1.– Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale di Trapani dubita della compatibilità della disposizione in scrutinio con i principi espressi dagli artt. 3 e 51 Cost., osservando, anzitutto, come la stessa si riveli disarmonica rispetto al contesto normativo interno e sovranazionale e all’interpretazione giurisprudenziale, i quali sono orientati «in modo univoco a sancire l’illegittimità di qualsivoglia disparità di trattamento per ragioni di genere, anche con riferimento all’accesso al lavoro».

Ad avviso del rimettente, non merita, inoltre, condivisione la ricostruzione interpretativa accolta da una parte della giurisprudenza di merito (Tribunale ordinario di Bari, sezione lavoro, ordinanza 31 luglio 2003), secondo la quale l’affidamento degli educandi a educatori dello stesso sesso sarebbe volto a favorire l’instaurazione di un rapporto educativo «più paritario e confidenziale», tale, cioè, da essere recepito dai convittori come un’«ingerenza meno invasiva» e capace di scongiurare «forme di comprensibile soggezione» da parte di individui, per lo più di minore età, che non hanno ancora «maturato una piena capacità di relazionarsi con l’altro sesso in maniera consapevole e ordinaria».

Per converso, il giudice a quo dubita della ragionevolezza della deroga al principio di non discriminazione per ragioni di genere introdotta dalla normativa in scrutinio, sul rilievo che la ratio che la sorregge risulterebbe anacronistica, perché in contrasto con la «forte impronta educativa, “globale” e “unisex”» che caratterizza la formazione dei giovani nella società contemporanea.

La possibilità di accedere, attraverso la rete internet, alle medesime fonti di informazione – soggiunge l’ordinanza di rimessione – avrebbe attenuato le differenze che in passato caratterizzavano il percorso di crescita degli esponenti di ciascun genere.

Appare, pertanto, al rimettente che risulti ridimensionata l’esigenza, valorizzata dall’avversata interpretazione giurisprudenziale, di evitare «traumi nel periodo di “formazione della personalità” del minore» e «“ingerenze invasive” da parte di un adulto di sesso opposto».

Neppure potrebbe ascriversi portata decisiva alla circostanza che i convitti nazionali e gli educandati statali sono strutture residenziali o semiresidenziali, potendo i dirigenti di tali istituzioni organizzare il lavoro del personale educativo mediante turnazioni che preservino la privacy dei convittori.

Per tali ragioni, conclude il giudice a quo, la scelta del legislatore di derogare al principio di pari opportunità di accesso al lavoro per ragioni di genere si mostrerebbe eccessiva e, quindi, irragionevole.

3.– Si è costituita nel giudizio di legittimità costituzionale P.D. C., concludendo per la dichiarazione di fondatezza delle questioni sollevate.

Rievocati i principi ispiratori della legislazione antidiscriminatoria per ragioni di genere, la ricorrente nel giudizio a quo sottolinea come il personale educativo sia dalla legge equiparato, sia sul piano giuridico, sia con riferimento al trattamento economico, agli insegnanti di scuola primaria, essendo gli educatori considerati parte integrante del processo educativo, con la conseguenza che la previsione di un regime di assunzione deteriore – perché basato sul genere – rispetto a quello riservato ai docenti istituirebbe una discriminazione incompatibile con il principio espresso dagli artt. 3 e 51 Cost.

4.– Con atto depositato il 15 giugno 2021 è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale siano dichiarate non fondate.

Nel ricostruire il quadro normativo di riferimento, la difesa statale si sofferma sugli artt. 127, 128 e 129 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007, onde porre in evidenza le peculiarità del profilo professionale degli educatori ivi delineato e rimarcarne il ruolo primario nel processo di formazione e di educazione degli allievi convittori e semiconvittori.

Osserva, in particolare, la difesa statale che, come espressamente enunciato nell’art. 128 del CCNL, la finalità della funzione educativa è quella di promuovere i processi di crescita umana, civile e culturale, e di socializzazione degli allievi convittori o semiconvittori, nonché di garantire loro una guida nei vari momenti della vita comune nell’istituzione educativa.

Ad avviso dell’interveniente, le particolarità della funzione educativa consentirebbero di escludere che la distinzione operata dalla norma in esame istituisca una irragionevole discriminazione di genere, anche in considerazione dell’art. 31, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), il quale, nel disporre che la donna può accedere a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge, istituisce una riserva in relazione alla sussistenza di requisiti necessari richiesti in concreto per lo svolgimento di una determinata attività.

Sottolinea, ancora, l’interveniente che se, da un lato, il reclutamento del personale educativo da inserire nelle graduatorie avviene senza distinzione di genere, dall’altro, la temporanea sospensione, rispetto all’assunzione in servizio, delle posizioni in graduatoria opera del tutto casualmente, secondo che si rendano disponibili posti nei convitti maschili o negli educandati femminili.

Non sarebbe, in ogni caso, ravvisabile una discriminazione ingiustificata e irragionevole, riposando la differenziazione introdotta dalla norma in scrutinio su una finalità legittima perseguita attraverso mezzi a essa appropriati, anche in considerazione della funzione di vigilanza, diurna e notturna, affidata agli educatori, la quale, a prescindere dalla rapida evoluzione dei costumi e dalla precocità delle nuove generazioni, rende opportuna una condivisione di genere tra gli istitutori e gli allievi convittori.

Né, ad avviso della difesa statale, alle specifiche esigenze legate allo svolgimento della vigilanza notturna potrebbe sopperirsi mediante l’organizzazione, a opera del dirigente, della turnazione del personale educativo, posto che la programmazione dei turni presuppone una certa intercambiabilità degli educatori, tale da garantirne l’alternanza, «non potendosi ammettere una mera ripartizione di compiti in base al genere».


Considerato in diritto

1.– Il Tribunale ordinario di Trapani, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter, comma 3, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione.

Secondo il giudice a quo, la norma censurata, disponendo che «[l]a distinzione tra alunni convittori e alunne convittrici opera ai soli fini dell’individuazione dei posti di organico per le esigenze delle attività convittuali da affidare a personale educativo rispettivamente maschile e femminile», introdurrebbe una irragionevole deroga al principio di non discriminazione in base al genere espresso dagli artt. 3 e 51 Cost.

La ratio della disposizione in scrutinio – da individuarsi, secondo il rimettente, nell’esigenza di creare le condizioni affinché la relazione educativa possa svolgersi in modo paritario e confidenziale, così scongiurandosi forme di soggezione negli allievi accolti nelle istituzioni convittuali – si rivelerebbe anacronistica.

Tale finalità, precisa l’ordinanza di rimessione, non risponderebbe alle mutate esigenze formative dell’individuo nella società contemporanea, né concorderebbe con la progressiva riduzione, conseguente all’ampliamento delle fonti di informazione e delle esperienze, delle differenze del percorso evolutivo dei giovani e delle giovani.

Appare, pertanto, al giudice rimettente che la scelta del legislatore di derogare al principio di pari opportunità di accesso al lavoro per ragioni di genere si palesi sproporzionata e, quindi, irragionevole, anche in considerazione della possibilità, per i dirigenti delle istituzioni educative, di organizzare i turni degli educatori in modo da preservare la privacy dei convittori pernottanti nelle strutture convittuali.

2.– Le questioni di legittimità costituzionale sollevate sono inammissibili.

2.1.– L’art. 4-ter è stato inserito nel testo del d.l. n. 255 del 2001 in sede di conversione, al duplice scopo, desumibile dai lavori parlamentari, di garantire la parità di genere e di porre rimedio all’incertezza, sorta nel previgente assetto normativo, circa la necessità di applicare alla formazione delle graduatorie del personale educativo la stessa distinzione tra gli istitutori e le istitutrici, rispettivamente destinati alle istituzioni convittuali maschili e femminili, prevista per i ruoli dall’art. 446, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).

A tali esigenze il legislatore ha inteso far fronte unificando tanto i ruoli provinciali del personale educativo di sesso maschile e femminile, di cui al citato art. 446 del d.lgs. n. 297 del 1994 (art. 4-ter, comma 1, del d.l. n. 255 del 2001, come convertito), quanto le correlate graduatorie (art. 4-ter, comma 2, del medesimo d.l. n. 255 del 2001).

Per converso, il censurato comma 3 dello stesso art. 4-ter ha mantenuto ferma la distinzione tra gli educatori di sesso maschile e femminile ai fini dell’individuazione, nell’ambito della dotazione organica, dei posti da assegnare partitamente alle attività convittuali destinate agli alunni convittori e alle alunne convittrici.

2.2.– La funzione educativa di cui si tratta, come confermato dalla disciplina di fonte negoziale, è intesa «alla promozione dei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione degli allievi, convittori e semiconvittori, i quali sono così assistiti e guidati nella loro partecipazione ai vari momenti della vita comune nel convitto od istituzione educativa» (art. 128, comma 1, contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007): tant’è che si prevede anche, nell’ambito dell’attività educativa, la funzione di assistenza notturna (art. 133, commi 2 e 3, della medesima fonte).

Proprio allo scopo di adempiere correttamente al complesso di tali funzioni, l’art. 127, comma 1, del CCNL prescrive che «[i]l profilo professionale del personale educativo è costituito da competenze di tipo psicopedagogico, metodologico ed organizzativo-relazionale, tra loro correlate e integrate, che si sviluppano attraverso la maturazione dell’esperienza educativa e l’attività di studio e di ricerca».

2.3.– Il criterio discretivo indicato dall’art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 255 del 2001, come convertito, ai fini dell’assegnazione dei posti di educatore e di educatrice, esibisce una chiara corrispondenza con l’omologa differenziazione operata dal legislatore nel prevedere distinte istituzioni educative per convittori di sesso maschile e per convittrici di sesso femminile.

In particolare, l’art. 203 del d.lgs. n. 297 del 1994 disciplina i convitti nazionali, i quali «hanno per fine di curare l’educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti» (comma 1), prevedendo, altresì, che «[a]i convitti nazionali possono essere annesse scuole elementari, scuole medie ed istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Il rettore svolge, in tal caso, le funzioni di direzione delle scuole ed istituti annessi» (comma 9); che «[a]gli istituti tecnici ed agli istituti professionali e particolarmente a quelli ad indirizzo agrario possono essere annessi convitti per alunni che frequentano l’istituto» (comma 12). L’amministrazione di ciascun convitto è affidata ad un consiglio di amministrazione, presieduto dal rettore (comma 3).

L’art. 204 dello stesso d.lgs. n. 297 del 1994 regola, invece, gli educandati femminili dello Stato, i quali «hanno per fine di curare l’educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico delle giovani che vi sono accolte» (comma 1), estendendone il regime giuridico «agli altri istituti pubblici di educazione femminile di cui al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312 e successive modificazioni, salvo che per quelle disposizioni che siano riferibili esclusivamente ad istituzioni statali» (comma 12). L’amministrazione di ciascun educandato è affidata ad un consiglio di amministrazione alle cui sedute partecipa, con voto consultivo, la direttrice dell’educandato, «la cui presenza è prescritta, ai fini della validità della seduta, quando si tratti dell’ordinamento e dell’andamento educativo e didattico dell’istituto» (comma 3).

Tale classificazione è stata, inoltre, recepita dall’art. 20, comma 1, del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 81 (Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), che, nel ridefinire – in conseguenza dell’abrogazione dell’art. 446, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994 operata dall’art. 24, comma 1, lettera a), del medesimo decreto – i criteri di determinazione delle dotazioni organiche del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, nonché delle strutture convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali, ha stabilito appunto che la consistenza di dette dotazioni è determinata con riguardo alla somma del numero dei convittori e delle convittrici. Il comma 2 dello stesso art. 20 dispone che «[e]ntro il limite massimo di personale determinato per effetto del conteggio di cui al comma 1, i dirigenti delle istituzioni educative definiscono la ripartizione dei posti da assegnare, distintamente, al personale educativo maschile e a quello femminile».

3.– Il legislatore ha inteso evidentemente configurare un sistema educativo attuato con l’istituzione di strutture convittuali, nel quale la distinzione tra educatori ed educatrici è speculare e funzionale alla separazione tra gli allievi convittori e le allieve convittrici.

Poiché, dunque, la realizzazione delle finalità che la vigente disciplina annette alle istituzioni educative presuppone che la suddetta distinzione operi simmetricamente in relazione a entrambi i termini del rapporto educativo, l’ablazione della norma censurata – che tale differenziazione assicura con riferimento a coloro che svolgono la funzione educativa – inciderebbe sulla funzionalità dell’assetto così congegnato, generando, di conseguenza, disarmonie nel sistema complessivamente considerato.

La verifica della perdurante rispondenza della finalità presidiata dall’art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 255 del 2001, come convertito, agli orientamenti e ai valori radicati nella coscienza sociale richiederebbe una rimeditazione della disciplina delle istituzioni educative nella sua globalità, che spetta alla discrezionalità del legislatore. Ad esso solo compete di rimodulare il sistema normativo in esame, apprezzando, «quale interprete della volontà della collettività» (sentenza n. 84 del 2016), la persistente opportunità del filtro selettivo prescritto dalla disposizione in scrutinio attraverso una rivalutazione delle ragioni che sorreggono la distinta configurazione delle istituzioni convittuali per allieve e per allievi.

4.– Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter, comma 3, del d.l. n. 255 del 2001, come convertito, sollevate dal Tribunale di Trapani, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost., devono, pertanto, essere dichiarate inammissibili.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter, comma 3, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2001/2002), convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Trapani, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 novembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 4 gennaio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA