Ordinanza 156/2018 (ECLI:IT:COST:2018:156)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: LATTANZI - Redattore: MORELLI
Udienza Pubblica del 20/06/2018;    Decisione  del 20/06/2018
Deposito del 11/07/2018;   Pubblicazione in G. U. 18/07/2018  n. 29
Norme impugnate: Art. 22, c. 2°, della legge 31/12/2012, n. 247.
Massime:  40022  40023 
Massime:  40022  40023 
Atti decisi: ordd. 30 e 31/2017

Massima n. 40022 Massima successiva
Titolo
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Intervenienti estranei al giudizio a quo, non titolari di interesse proprio, nemmeno indiretto - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento - Conseguente impossibilità ad ampliare il thema decidendum.

Testo
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge n. 247 del 2012, è dichiarato inammissibile l'intervento dell'Associazione Italiana Avvocati Stabiliti, la quale non è parte del giudizio a quo, né è titolare di un proprio, anche indiretto, interesse da far valere nello stesso e, a maggior ragione, non è legittimata ad ampliare il thema decidendum, quale risulta dalla ordinanza di rimessione. (Precedenti citati: sentenza n. 210 del 2015, n. 71 del 2015 e n. 162 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
legge  31/12/2012  n. 247  art. 22  co. 2

Massima n. 40023 Massima precedente
Titolo
Professioni - Avvocato e procuratore - Abilitazione per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori [c.d. albo dei cassazionisti] - Ius superveniens - Restituzione degli atti ai rimettenti.

Testo
È ordinata la restituzione degli atti ai Collegi rimettenti del TAR Lazio, sezione terza, affinché procedano, alla stregua dello ius superveniens, ad una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata con riferimento all'art. 3, secondo comma, Cost. - dell'art. 22, comma 2, della legge n. 247 del 2012, nella parte in cui disciplina le modalità per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, prevedendo, per gli avvocati formatisi in Italia, oltre al decorso di un periodo di otto anni di esercizio della professione, anche ulteriori condizioni, quali l'esame di ammissione ad un corso, la sua frequenza e la positiva valutazione finale a seguito di esame. Nelle more del giudizio, l'art. 9, comma 2, del d.lgs. n. 96 del 2001 - assunto a tertium comparationis della norma censurata - è stato sostituito dall'art. 1 della legge n. 167 del 2017, prevedendo che anche l'«avvocato stabilito» deve dimostrare di aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell'attività professionale eventualmente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai sensi della norma censurata.
Atti oggetto del giudizio
legge  31/12/2012  n. 247  art. 22  co. 2

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 3  co. 2


Pronuncia

ORDINANZA N. 156

ANNO 2018


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza, con ordinanze del 29 e del 30 dicembre 2016, iscritte rispettivamente ai numeri 30 e 31 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visti gli atti di costituzione del Sindacato Avvocati di Bari e altri, di Roberta Barbieri e altri, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e dell’Associazione Italiana Avvocati Stabiliti;

udito nell’udienza pubblica del 20 giugno 2018 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Mauro Pacilio per l’Associazione Italiana Avvocati Stabiliti, Loredana Papa per il Sindacato Avvocati di Bari e altri e l’Avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.


Ritenuto che, con le due ordinanze, di identico contenuto, in epigrafe indicate, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza, premessane la rilevanza, ha sollevato, in riferimento all’art. 3, secondo comma, della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense);

che, secondo i due collegi rimettenti, la disposizione denunciata – nella parte in cui disciplina le modalità per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, prevedendo, oltre al decorso di un periodo di otto anni di esercizio della professione, anche ulteriori «più onerose» condizioni, quali l’esame di ammissione ad un corso, la sua frequenza e la positiva valutazione finale a seguito di esame – sarebbe ingiustificatamente discriminatoria «per gli Avvocati formatisi in Italia, rispetto agli Avvocati stabiliti», di cui tratta l’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale), atteso che, per questi ultimi l’iscrizione nella relativa sezione speciale dell’albo resta subordinata alla dimostrazione di «avere esercitato la professione di avvocato per almeno dodici anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell’attività professionale eventualmente svolta in Italia», senza ulteriori condizioni;

che, in entrambi i giudizi, si sono costituite le (numerose) parti ricorrenti nei procedimenti principali ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato: i primi, per aderire alla prospettazione dei giudici a quibus e, il secondo, per eccepire, invece, la non fondatezza della questione sollevata, in ragione della non omogeneità delle situazioni comparate;

che, nel giudizio iscritto al n. 30 reg. ord. 2017, l’Associazione Italiana Avvocati Stabiliti ha depositato atto di intervento ad adiuvandum, illustrato anche con successiva memoria, con il quale ha prospettato ulteriori asseriti profili di discriminazione degli avvocati muniti di titolo nazionale, sia rispetto ai magistrati (che diventerebbero consiglieri di Cassazione per «il solo decorso del tempo»), sia rispetto agli avvocati «iscritti ai fori del Regno di Spagna», direttamente abilitati a difendere innanzi al “Tribunale Supremo” spagnolo, «autorità corrispondente» alle giurisdizioni superiori italiane, anche innanzi alle quali essi potrebbero, quindi, esercitare la loro attività professionale, per disposto dell’art. 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 (Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee).

Considerato che, attesa l’identità del petitum, i due riferiti giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che va, preliminarmente, confermata l’ordinanza dibattimentale che ha dichiarato l’inammissibilità dell’intervento dell’Associazione Italiana Avvocati Stabiliti, la quale non è parte del giudizio a quo, né è titolare di un proprio, anche indiretto, interesse da far valere nello stesso e, a maggior ragione, non è legittimata ad ampliare il thema decidendum, quale risulta dalla ordinanza di rimessione;

che, nelle more del giudizio, l’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 (Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale) – assunto a tertium comparationis della sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) – è stato sostituito dall’art. 1 della legge 20 novembre 2017, n. 167 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017);

che, ai sensi del comma 1 di detta ultima disposizione, per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, anche l’«avvocato stabilito» deve ora dimostrare di «aver esercitato la professione di avvocato per almeno otto anni in uno o più degli Stati membri, tenuto conto anche dell’attività professionale eventualmente svolta in Italia, e che successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell’avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal Consiglio nazionale forense, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247»;

che, alla luce di siffatto mutamento del quadro normativo, gli atti relativi ad entrambe le ordinanze di rimessione, devono essere restituiti ai giudici a quibus affinché procedano ad una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara inammissibile l’intervento dell’Associazione Italiana Avvocati Stabiliti;

2) ordina la restituzione degli atti ai Collegi rimettenti del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione terza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Allegato:

ordinanza letta all'udienza del 20 giugno 2018

ORDINANZA

Visti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, introdotta, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale regionale amministrativo del Lazio, con ordinanza in data 29 dicembre 2016 (iscritta al n. 30 del registro ordinanze del 2017), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, del 15 marzo 2017.

Rilevato che, in tale giudizio, con atto del 31 marzo 2017 e successiva memoria integrativa del 29 maggio 2018, ha spiegato intervento ad adiuvandum l'«Associazione Italiana Avvocati Stabiliti», ritenendosi a ciò legittimata in ragione dei suoi obiettivi statutari, tra i quali quello di «tutelare i propri soci possessori di abilitazione professionale conseguita in uno Stato membro della Comunità europea».

Considerato che l'«Associazione Italiana Avvocati Stabiliti» non è parte del giudizio a quo, né è titolare di un proprio, sia pur indiretto, interesse riconducibile all'oggetto del giudizio principale (vedi, per tutte, sentenze n. 210 e n. 71 del 2015, n. 162 del 2014);

che, a maggior ragione, detta Associazione non è legittimata a far valere, come in memoria pretende, gli ulteriori prospettati profili di discriminazione degli avvocati muniti di titolo nazionale rispetto agli avvocati (comunitari) «iscritti ai fori del Regno di Spagna»;

che l'intervento dell'«Associazione Italiana Avvocati Stabiliti» è, pertanto, inammissibile.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l'intervento dell'«Associazione Italiana Avvocati Stabiliti» nel giudizio di legittimità costituzionale di cui al registro ordinanze n. 30 del 2017.

F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente