Sentenza 124/2018 (ECLI:IT:COST:2018:124)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: LATTANZI - Redattore: CAROSI
Udienza Pubblica del 22/05/2018;    Decisione  del 22/05/2018
Deposito del 13/06/2018;   Pubblicazione in G. U. 20/06/2018  n. 25
Norme impugnate: Art. 10, c. 2°, lett. d), della legge della Provincia autonoma di Trento 29/12/2016, n. 20.
Massime:  41326 
Massime:  41326 
Atti decisi: ric. 30/2017

Massima n. 41326
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Provincia autonoma di Trento - Partecipazione degli enti locali della Provincia agli obiettivi di finanza pubblica - Mancato conseguimento - Sanzioni - Eccedenza dalle competenze statutarie - Violazione della competenza statale nella materia di legislazione concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 79, comma 3, dello statuto per il Trentino-Alto Adige e dell'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione all'art. 1, comma 475, della legge n. 232 del 2016 - l'art. 10, comma 2, lett. d), della legge prov. Trento n. 20 del 2016, nella parte in cui introduce, nell'art. 8, comma 1, terzo periodo, della legge prov. Trento n. 27 del 2010, le parole «, nonché le relative sanzioni a carico degli enti locali». La norma impugnata dal Governo, dettando un articolato e diverso sistema di sanzioni in caso di mancato rispetto del saldo di equilibrio di bilancio, viola il parametro interposto applicabile a tutti gli enti locali, ivi compresi quelli della Provincia autonoma di Trento. (Precedenti citati: sentenza n. 101 del 2018 e n. 40 del 2014).

Il carattere generale e indefettibile dei vincoli di finanza pubblica esige che, indipendentemente dallo speciale regime di cui godono gli enti locali delle autonomie speciali nel perseguimento degli obiettivi macroeconomici, i colpevoli scostamenti registrati nelle singole gestioni di bilancio debbano trovare riscontro in un omogeneo sistema sanzionatorio, proporzionato all'entità delle infrazioni commesse dagli enti locali. (Precedenti citati: sentenza n. 101 del 2018 e n. 94 del 2018).

Per costante giurisprudenza costituzionale sui confini tra competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e competenza statutaria delle autonomie speciali in tema di finanza locale, la definizione delle sanzioni applicabili spetta allo Stato, dal momento che la finanza delle Regioni a statuto speciale è parte della 'finanza pubblica allargata' nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell'esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, per cui non può essere ipotizzata una differenziazione per gli enti operanti nelle autonomie speciali. (Precedenti citati: sentenze n. 101 del 2018, n. 94 del 2018, n. 40 del 2014 e n. 425 del 2004).

Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento  29/12/2016  n. 20  art. 10  co. 2
legge della Provincia autonoma di Trento  27/12/2010  n. 27  art. 8  co. 1

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 3
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 79  co. 3

Altri parametri e norme interposte
legge  11/12/2016  n. false  art. 1  co. 475


Pronuncia

SENTENZA N. 124

ANNO 2018


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, lettera d), della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 febbraio-6 marzo 2017, depositato in cancelleria l’8 marzo 2017, iscritto al n. 30 del registro ricorsi 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2017.

Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nell’udienza pubblica del 22 maggio 2018 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l’avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Franco Mastragostino per la Provincia autonoma di Trento.


Ritenuto in fatto

1.‒ Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 28 febbraio-6 marzo 2017 e depositato l’8 marzo 2017 (reg. ric. n. 30 del 2017), impugna l’art. 10, comma 2, lettera d), della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017), per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e delle relative norme interposte, costituite dall’art. 1, commi 475 e 476, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), nonché dell’art. 29 [recte: 79], commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

1.1.‒ Espone il Presidente del Consiglio dei ministri che l’art. 10 (rubricato «Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di contenimento delle spese») della legge prov. Trento n. 20 del 2016 reca varie modifiche alla legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011)» e, in particolare, il comma 2, lettera d), del citato art. 10 prevede, con riferimento all’art. 8, comma 1, della legge prov. Trento n. 27 del 2010 che «alla fine del comma 1 sono inserite le parole: “, nonché le relative sanzioni a carico degli enti locali. Con riferimento alle sanzioni previste per gli amministratori si applica quanto disposto dalla disciplina statale per le medesime fattispecie.”».

Per effetto delle suddette modifiche, attualmente l’art. 8, comma 1, secondo periodo, della legge provinciale n. 27 del 2010 è così formulato: «[c]on successivo provvedimento, adottato d’intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, sono definite le modalità di monitoraggio e certificazione delle sue risultanze, nel rispetto degli obiettivi fissati per il sistema territoriale provinciale integrato, nonché le relative sanzioni a carico degli enti locali».

Secondo il ricorrente la nuova normativa provinciale, laddove prevede che con provvedimento adottato d’intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, siano definite le modalità di monitoraggio e certificazione delle risultanze del bilancio, «[…] nonché le relative sanzioni a carico degli enti locali» contrasterebbe con la disciplina statale contenuta nell’art. 1, commi 475 e 476, della legge n. 232 del 2016 i quali così dispongono:

«475. Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 del presente articolo: a) l’ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni di cui ai precedenti periodi assicurano il recupero di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o più anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l’anno di competenza delle medesime quote, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo X dell’entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell’anno successivo, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma è tenuta ad effettuare un versamento all’entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale; c) nell’anno successivo a quello di inadempienza l’ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all’importo dei corrispondenti impegni dell’anno precedente ridotti dell’1 per cento. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l’importo degli impegni correnti dell’anno precedente e quello dell’anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica; d) nell’anno successivo a quello di inadempienza l’ente non può ricorrere all’indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo di cui al comma 466. L’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; e) nell’anno successivo a quello di inadempienza l’ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; f) nell’anno successivo a quello di inadempienza, il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell’ente il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell’esercizio della violazione.

476. Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell’esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lettera c), è applicata imponendo agli impegni di parte corrente, per le regioni al netto della sanità, un limite pari all’importo dei corrispondenti impegni dell’anno precedente; la sanzione di cui al comma 475, lettera e), è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato; la sanzione di cui al comma 475, lettera f), è applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti della giunta in carica nell’esercizio in cui è avvenuta la violazione versando al bilancio dell’ente il 10 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell’esercizio della violazione. Resta ferma l’applicazione delle restanti sanzioni di cui al comma 475».

1.2.‒ Secondo il ricorrente, i predetti commi 475 e 476 sarebbero applicabili anche agli enti locali della Provincia autonoma di Trento, a mente del successivo art. 1, comma 483. Tale comma, difatti, avrebbe escluso le sole Province autonome di Trento e di Bolzano dall’applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 475 e 479, stabilendo che restava ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall’art. 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato, sicché i citati commi 475 e 476 sarebbero invece applicabili a tutti gli enti locali, e quindi anche a quelli della Provincia autonoma di Trento.

Conseguentemente, prosegue il Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione impugnata non poteva demandare la definizione delle sanzioni agli enti locali ad un provvedimento «adottato d’intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali».

Per tali motivi essa violerebbe l’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di coordinamento della finanza pubblica, nonché l’art. 79, commi 3 e 4, dello statuto speciale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, i quali imporrebbero comunque alla Provincia il rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica.

2.‒ La Provincia autonoma di Trento si è costituita in giudizio chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile od infondato.

Con successiva memoria depositata in data 27 aprile 2018 ha illustrato i motivi della propria opposizione.

2.1.‒ La Provincia autonoma, richiamato il proprio precedente ricorso proposto – tra gli altri – contro i citati commi 475 e 483 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016 e quello successivo, ancora pendente, proposto avverso l’art. 1, comma 828, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), ritiene che l’applicazione ai Comuni che ricadono nel territorio delle Province autonome della disposizione statale contenuta nell’art. 1, comma 475, lettera a), che definisce direttamente la sanzione conseguente al mancato rispetto dell’obiettivo del saldo positivo, non sia compatibile con le previsioni dello statuto speciale, che attribuiscono alle Province autonome la potestà legislativa esclusiva e la corrispondente potestà amministrativa in materia di finanza locale, richiamando gli artt. 79, commi 3 e 4, 80 ed 81 dello statuto speciale.

Si tratterebbe, secondo la medesima Provincia autonoma di Trento, di una potestà legislativa esclusiva, e quindi soggetta unicamente al limite dei principi costituenti norme di riforma economico-sociale e non a quello dei principi fondamentali delle materie di competenza concorrente, quale quella del coordinamento della finanza pubblica, ex art. 117, terzo comma, Cost., evocato dallo Stato.

Secondo la medesima resistente, spetterebbe invece alle Province autonome di Trento e di Bolzano la funzione di coordinamento della finanza pubblica provinciale, competenza che comprenderebbe anche la finanza locale, come si desumerebbe dal comma 3 dell’art. 79 dello statuto speciale.

2.2.‒ Inoltre, prosegue la Provincia autonoma di Trento, in ragione del comma 1 dell’art. 79 del medesimo statuto, esisterebbe un «sistema territoriale regionale integrato», costituito dalla Regione, dalle Province autonome e dagli enti locali, il quale concorrerebbe, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio, ai sensi dell’art. 81, sesto comma, della Costituzione), al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Poiché il comma 3 dell’art. 79 dello statuto speciale prevede espressamente che le Province autonome provvedano al coordinamento della finanza pubblica provinciale nei confronti degli enti locali ‒ ponendo quindi in capo ad esse la responsabilità relativa al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ‒ tanto dovrebbe valere anche con riferimento agli enti locali del territorio provinciale, in quanto enti del sistema territoriale integrato.

Rammenta la Provincia autonoma che, a mente del medesimo comma 3 del citato art. 79, spetta alle Province «definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza», ed in tal modo sarebbero state attribuite al medesimo ente anche le funzioni di vigilanza sul raggiungimento dei predetti obiettivi da parte degli enti del sistema integrato provinciale. Pertanto, gli enti locali sarebbero responsabili nei confronti della Provincia autonoma rispetto al mancato raggiungimento degli obiettivi dalla stessa assegnati, mentre essa risponderebbe nei confronti dello Stato rispetto al raggiungimento degli obiettivi assegnati alla Provincia medesima.

Conseguentemente, si prosegue, la competenza legislativa connessa alla definizione delle sanzioni amministrative, per mancato adempimento degli obblighi in tale ottica individuati, dovrebbe ritenersi accedere alla competenza legislativa provinciale principale di definizione degli obiettivi da perseguire da parte degli enti locali.

2.3.‒ Secondo la resistente, quanto previsto dall’art. 1, comma 475, della legge n. 232 del 2016 dovrebbe essere letto in coerenza con le disposizioni statutarie, e quindi nel senso che gli obiettivi di pareggio di bilancio sono assicurati a livello di sistema territoriale integrato, sotto il coordinamento della Provincia autonoma di Trento. Da tanto deriverebbe ulteriormente che, nel caso in cui sia richiesto il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica a livello di sistema, qualsiasi inadempimento da parte di singoli enti non potrebbe essere sanzionato da parte dello Stato, ma rimarrebbe fermo il sistema sanzionatorio stabilito dalla Provincia per i propri enti inadempienti.

Per la Provincia autonoma di Trento sarebbe dunque erroneo il presupposto dal quale sarebbe partito lo Stato, secondo il quale gli enti locali del territorio trentino dovrebbero essere considerati separatamente dal «sistema integrato regionale»; tale sistema, al contrario, proprio in quanto da considerarsi unitariamente, resterebbe interamente governato dall’ente di riferimento finanziario che, per la finanza locale, sarebbe costituito dalla Provincia medesima.


Considerato in diritto

1.– Con il ricorso indicato in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, lettera d), della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017), in riferimento all’art. 117, terzo comma, per la materia di coordinamento della finanza pubblica, della Costituzione, in relazione all’art. 1, commi 475 e 476, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), e all’art. 79, commi 3 e 4, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

La norma impugnata introduce modificazioni all’art. 8 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011)».

In particolare, l’art. 10, comma 2, lettera d), della legge prov. Trento n. 20 del 2016 prevede che «alla fine del comma 1 sono inserite le parole: “, nonché le relative sanzioni a carico degli enti locali. Con riferimento alle sanzioni previste per gli amministratori si applica quanto disposto dalla disciplina statale per le medesime fattispecie”».

Per effetto di tali modifiche, l’art. 8, comma 1, della legge prov. Trento n. 27 del 2010 risulta così formulato: «A decorrere dall’esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilità interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di equilibrio dei bilanci. Con successivo provvedimento, adottato d’intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, sono definite le modalità di monitoraggio e certificazione delle sue risultanze, nel rispetto degli obiettivi fissati per il sistema territoriale provinciale integrato, nonché le relative sanzioni a carico degli enti locali. Con riferimento alle sanzioni previste per gli amministratori si applica quanto disposto dalla disciplina statale per le medesime fattispecie».

1.1.– Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tali prescrizioni sarebbero in contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost. e con le relative norme interposte, costituite dall’art. 1, commi 475 e 476, della legge n. 232 del 2016, che dettano un articolato e diverso sistema di sanzioni in caso di mancato rispetto del saldo di equilibrio previsto dal comma 466 dell’art. 1 della medesima legge.

Secondo il ricorrente, il successivo comma 483 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016 avrebbe escluso l’applicabilità dei precedenti commi 475 e 479 limitatamente alle sole Regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Da ciò conseguirebbe che i commi 475 e 476 sarebbero applicabili a tutti gli enti locali, ivi compresi quelli della Provincia autonoma di Trento, e che la disposizione impugnata non potrebbe demandare la definizione di dette sanzioni a un provvedimento «adottato d’intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali».

La norma denunciata violerebbe quindi l’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, nonché l’art. 79, commi 3 e 4, dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, che richiedono il rispetto dei principi in detto ambito materiale anche da parte della Provincia autonoma.

1.2.– La Provincia autonoma di Trento, dopo essersi costituita limitandosi a chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato, con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha illustrato i motivi di tali richieste.

Essa ritiene che la disposizione statale che definisce la sanzione conseguente al mancato rispetto dell’obiettivo del saldo positivo contenuta nell’art. 1, comma 475, lettera a), della legge n. 232 del 2016 non sia applicabile ai Comuni che ricadono nel proprio territorio, in quanto tale prescrizione sarebbe incompatibile con gli artt. 79, commi 3 e 4, 80 e 81 dello statuto speciale, i quali attribuiscono alle Province autonome la potestà legislativa esclusiva e la corrispondente potestà amministrativa in materia di finanza locale.

Rammenta, inoltre, la Provincia autonoma che, secondo quanto previsto dal medesimo comma 3 dell’art. 79, alle Province autonome spetterebbero sia la definizione dei concorsi e degli obblighi degli enti del sistema territoriale di rispettiva competenza, sia le funzioni di vigilanza sul raggiungimento dei predetti obiettivi da parte dagli enti del sistema integrato provinciale. Conseguentemente, la competenza connessa alla definizione delle sanzioni amministrative per il mancato adempimento di detti obblighi dovrebbe ritenersi accessoria a quella legislativa provinciale. Nel caso in cui sia richiesto il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica a livello di sistema, qualsiasi inadempimento da parte di singoli enti locali non potrebbe comunque essere sanzionato dallo Stato, in quanto rimarrebbe fermo il sistema sanzionatorio stabilito dalla Provincia per i propri enti.

2.– La questione di legittimità costituzionale promossa nei confronti dell’art. 10, comma 2, lettera d), della legge prov. di Trento n. 20 del 2016 è fondata in riferimento all’art. 79, comma 3, dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige e all’art. 117, terzo comma, Cost., in materia di coordinamento della finanza pubblica, in relazione all’art. 1, comma 475, della legge n. 232 del 2016.

La disposizione di cui al citato comma 475, lettere a) e b), già impugnata dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevedeva che gli enti locali delle predette autonomie speciali «sono tenuti a versare l’importo della sanzione per il mancato conseguimento dell’obiettivo di finanza pubblica al bilancio dello Stato anziché a quello delle suddette autonomie speciali» (sentenza n. 101 del 2018). Nella motivazione di detta sentenza si precisa, tra l’altro, che «[q]uesta Corte ha affermato – in tema di sanzioni agli enti locali insistenti sui territori delle Province autonome di Trento e di Bolzano (e il principio è altresì valido per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) – che “la materia della finanza provinciale di Trento e di Bolzano è ispirata al principio dell’accordo, il quale nel caso di specie si è manifestato, tra l’altro, attraverso una legislazione peculiare finalizzata all’attuazione e al rispetto dei vincoli macroeconomici di matrice europea e nazionale. È altresì indiscutibile che la vigilanza e la concreta attuazione di tale specifico quadro finanziario – ferma restando la competenza in termini di controllo di legittimità-regolarità sui bilanci degli enti locali da parte della competente sezione di controllo della Corte dei conti (sentenza n. 40 del 2014) – è demandata alle Province autonome in coerenza con gli obiettivi assegnati alla finanza provinciale. Le disposizioni provinciali – emanate a seguito dello specifico strumento dell’accordo – assumono così carattere di ‘parametro normativo primario per la gestione finanziaria degli enti sub-regionali tra i quali, appunto, gli enti locali territorialmente interessati’ (sentenza n. 40 del 2014). Tuttavia il carattere generale e indefettibile dei vincoli di finanza pubblica esige che, indipendentemente dallo speciale regime di cui godono gli enti locali delle autonomie speciali nel perseguimento degli obiettivi macroeconomici, i colpevoli scostamenti registrati nelle singole gestioni di bilancio debbano trovare riscontro in un omogeneo sistema sanzionatorio, proporzionato all’entità delle infrazioni – nel caso in esame riferite ad un ordito normativo di matrice regionale o provinciale – commesse dagli enti locali. Dunque, a prescindere dalla complessa e costante successione delle diverse formulazioni normative che lo hanno espresso nel tempo, il principio di indefettibilità delle sanzioni per gli enti territoriali che si discostano colpevolmente dagli obiettivi di finanza pubblica – se inteso in modo conforme alla peculiare disciplina provinciale [e regionale] – non contrasta coi parametri statutari invocati dalle ricorrenti e le relative censure risultano pertanto infondate” (sentenza n. 94 del 2018)» (sentenza n. 101 del 2018).

Dal costante orientamento di questa Corte sui confini tra competenza statale in materia di coordinamento della finanza pubblica e competenza statutaria delle autonomie speciali in tema di finanza locale (ex plurimis, sentenze n. 94 del 2018, n. 40 del 2014 e n. 425 del 2004) emerge in modo inequivocabile come la definizione delle sanzioni applicabili spetti allo Stato, dal momento che, «per quel che attiene al sistema sanzionatorio, “[l]a finanza delle Regioni a statuto speciale è […] parte della ‘finanza pubblica allargata’ nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell’esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica” (sentenza n. 425 del 2004). Ne consegue che – anche in relazione al sistema sanzionatorio che costituisce naturale deterrente per ogni singola infrazione degli enti territoriali ai vincoli di finanza pubblica – non può essere ipotizzata “una differenziazione per gli enti operanti nelle autonomie speciali in relazione ad un aspetto […] che non può non accomunare tutti gli enti operanti nell’ambito del sistema della finanza pubblica allargata” (sentenza n. 425 del 2004)» (sentenza n. 101 del 2018).

In tal senso va letta la locuzione «fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell’art. 117 della Costituzione» contenuta nell’art. 79, comma 3, dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige.

In sostanza la norma statutaria riconosce le prerogative del legislatore statale finalizzate ad assicurare la contestuale conformità dei comportamenti degli enti appartenenti alla finanza pubblica allargata che nel caso di specie si concretizzano nella predisposizione di un meccanismo di deterrenza unitario per le violazioni degli obblighi afferenti alla finanza stessa.

Coerente con tale principio è la formulazione del comma 475 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016, nel testo risultante dalla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale precedentemente richiamata, il quale stabilisce che gli enti locali della Provincia autonoma di Trento sono assoggettati a una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalla medesima Provincia autonoma in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato e che tale importo deve essere versato al bilancio della suddetta autonomia speciale. In quanto espressivo del principio di uniformità delle sanzioni sull’intero territorio nazionale, esso riflette la competenza statale relativa all’art. 117, terzo comma, Cost. con riguardo alla tipologia di infrazione in esame.

3.– Per le esposte motivazioni, l’art. 10, comma 2, lettera d), della legge prov. Trento n. 20 del 2016 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui introduce, all’art. 8, comma 1, terzo periodo, della legge prov. Trento n. 27 del 2010, le parole «, nonché le relative sanzioni a carico degli enti locali».


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, lettera d), della legge della Provincia autonoma di Trento 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017), nella parte in cui introduce, nell’art. 8, comma 1, terzo periodo, della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2010, n. 27, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2011)», le parole «, nonché le relative sanzioni a carico degli enti locali».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA