Sentenza 288/2016 (ECLI:IT:COST:2016:288)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: GROSSI - Redattore: LATTANZI
Udienza Pubblica del 08/11/2016;    Decisione  del 08/11/2016
Deposito del 21/12/2016;   Pubblicazione in G. U. 28/12/2016  n. 52
Norme impugnate: Art. 1 della legge della Regione Basilicata 11/05/2015, n. 18.
Massime:  39345  39346 
Massime:  39345  39346 
Atti decisi: ric. 76/2015

Massima n. 39345 Massima successiva
Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens sostitutivo della disciplina impugnata - Possibile applicazione medio tempore della norma abrogata - Esclusione della cessazione della materia del contendere.

Testo
Non può ritenersi cessata la materia del contendere nel giudizio in via principale avente ad oggetto l'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 18 del 2015, che, modificando l'art. 21 della legge regionale n. 5 del 2015, incrementa la spesa regionale rinvenendo la relativa copertura finanziaria, per l'anno 2015, (anche) nelle maggiori entrate derivanti dalla legge regionale n. 14 del 2015. La sopravvenuta abrogazione della norma impugnata - ad opera dell'art. 2 della legge reg. Basilicata n. 47 del 2015, che ha nuovamente sostituito l'art. 21 citato, espungendone il riferimento alla legge regionale n. 47 - non esclude che essa, medio tempore, possa aver trovato applicazione con l'emissione di titoli di spesa fondati sulla copertura finanziaria offerta dalla legge regionale n. 14 del 2015. (Precedente citato: sentenza n. 199 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata  11/05/2015  n. 18  art. 1
legge della Regione Basilicata  27/01/2015  n. 5  art. 21

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 81  co. 3

Massima n. 39346 Massima precedente
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Provvidenze economiche a favore di soggetti talassemici, dializzati o emotrasfusi - Copertura finanziaria per l'anno 2015 - Riferimento (anche) alle maggiori entrate rivenienti dal regime di tassazione dei veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico introdotto dalla legge regionale n. 14 del 2015 - Ricorso del Governo - Denunciata illegittimità in via derivata, a seguito della intervenuta dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale del suddetto regime - Esclusione - Incremento, anziché riduzione, delle entrate fiscali regionali in conseguenza della pronuncia di incostituzionalità - Non fondatezza della questione.

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - dell'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 18 del 2015 [sostitutivo dell'art. 21 della legge regionale n. 5 del 2015, prima della nuova sostituzione di esso ad opera dell'art. 2 della legge reg. Basilicata n. 47 del 2015], che incrementa la spesa regionale e rinviene la relativa copertura finanziaria, per l'anno 2015, (anche) nelle maggiori entrate derivanti dall'art. 1 della legge reg. Basilicata n. 14 del 2015. L'intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, a opera della sentenza n. 199 del 2016, dei commi 2, 3 e 4 del citato art. 1 della legge regionale n. 14 del 2015 non comporta l'illegittimità in via derivata, per difetto di copertura finanziaria, della norma impugnata, poiché determina un incremento, e non una riduzione, delle tasse automobilistiche percepite dalla Regione, facendo venir meno la tassazione di favore introdotta dai suddetti commi per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico e collezionistico, i quali (anche in forza del non caducato comma 1 del medesimo articolo) risultano ora assoggettati alla disciplina statale e al pagamento della tassa automobilistica, sensibilmente più onerosa, che essa comporta. (Precedente citato: sentenza n. 199 del 2016).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata  11/05/2015  n. 18  art. 1
legge della Regione Basilicata  27/01/2015  n. 5  art. 21

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 81  co. 3


Pronuncia

SENTENZA N. 288

ANNO 2016


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Basilicata 11 maggio 2015, n. 18 (Modifiche ed integrazioni all’art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 “Legge di Stabilità regionale 2015”), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 15-20 luglio 2015, depositato in cancelleria il 21 luglio 2015 ed iscritto al n. 76 del registro ricorsi 2015.

Udito nell’udienza pubblica dell’8 novembre 2016 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

udito l’avvocato dello Stato Angelo Venturini per il Presidente del Consiglio dei ministri.


Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso spedito per la notificazione il 15 luglio 2015, ricevuto il successivo 20 luglio e depositato il 21 luglio 2015 (reg. ric. n. 76 del 2015), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso una questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Basilicata 11 maggio 2015, n. 18 (Modifiche ed integrazioni all’art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 “Legge di Stabilità regionale 2015”), in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione.

La norma impugnata introduce nuove spese a carico del bilancio regionale e trova una loro parziale copertura nelle maggiori entrate derivanti dall’applicazione della legge della Regione Basilicata 31 marzo 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali), concernente la tassa automobilistica.

Il ricorrente premette di avere in precedenza impugnato la legge regionale n. 14 del 2015, perché, per i veicoli ultraventennali di particolare interesse storico o collezionistico, aveva introdotto un regime fiscale di favore rispetto alla disciplina statale della tassa automobilistica, e sostiene che la norma ora impugnata è illegittima «in via derivata», posto che l’accoglimento delle questioni relative alla legge regionale n. 14 del 2015 la priverebbe di copertura finanziaria, in violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost.

2.– Nelle more del giudizio, l’art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge regionale n. 14 del 2015 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 199 del 2016.

3.– L’Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria, con la quale, pur rilevando che la norma impugnata è stata sostituita dall’art. 2 della legge della Regione Basilicata 27 ottobre 2015, n. 47 (Disposizioni varie in materia di veicoli ultraventennali e di provvidenze economiche di cui alle leggi regionali n. 22/1986, n. 26/1989 e n. 30/1981 e s.m.i.), ha insistito per l’accoglimento del ricorso, perché la disposizione censurata potrebbe avere avuto applicazione.


Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso una questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Basilicata 11 maggio 2015, n. 18 (Modifiche ed integrazioni all’art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 “Legge di Stabilità regionale 2015”), in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione.

La disposizione censurata sostituisce l’art. 21 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5 (Legge di stabilità regionale 2015), incrementando la spesa regionale e rinvenendo (comma 5) la relativa copertura finanziaria, per l’anno 2015, nelle maggiori entrate derivanti dalla legge della Regione Basilicata 31 marzo 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di veicoli ultraventennali).

Il ricorrente deduce di avere impugnato innanzi a questa Corte l’art. 1 della legge regionale n. 14 del 2015, con il quale la Regione ha assoggettato gli autoveicoli e i motoveicoli ultraventennali a un particolare regime di tassazione, e che l’accoglimento di tale impugnazione comporterebbe, «in via derivata», l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale n. 18 del 2015, perché priverebbe la Regione delle entrate supplementari occorrenti per far fronte al previsto incremento di spesa. Sarebbe perciò violato l’art. 81, terzo comma, Cost.

2.– Nelle more del giudizio l’art. 2 della legge della Regione Basilicata 27 ottobre 2015, n. 47 (Disposizioni varie in materia di veicoli ultraventennali e di provvidenze economiche di cui alle leggi regionali n. 22/1986, n. 26/1989 e n. 30/1981 e s.m.i.) ha nuovamente sostituito l’art. 21 della legge regionale n. 5 del 2015 e ha individuato altre risorse per fronteggiare l’incremento di spesa, senza menzionare più la legge regionale n. 14 del 2015.

L’abrogazione della disposizione censurata però non determina la cessazione della materia del contendere, come ha posto in rilievo l’Avvocatura generale dello Stato, perché non si può escludere che la disposizione abbia trovato applicazione con l’emissione di titoli di spesa fondati sulla copertura finanziaria offerta dalla legge regionale n. 14 del 2015 (ex plurimis, sentenza n. 199 del 2016).

3.– La questione non è fondata.

L’art. 1 della legge regionale n. 14 del 2015 era composto da quattro commi e il Presidente del Consiglio dei ministri, con il precedente ricorso, ne aveva impugnati tre (il secondo, il terzo e il quarto), dei quali questa Corte, con la sentenza n. 199 del 2016, aveva poi dichiarato l’illegittimità costituzionale.

Il comma 1 del citato art. 1, non impugnato, aveva abrogato alcune disposizioni della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2015), che per gli autoveicoli e i motoveicoli «di anzianità tra i venti e i trenta anni, classificati d’interesse storico o collezionistico» e iscritti in appositi registri, avevano introdotto un regime di tassazione più vantaggioso di quello stabilito dalla legge dello Stato. Questo comma, avendo eliminato la deroga, non era stato impugnato dallo Stato e aveva determinato un incremento delle entrate regionali, per il maggiore importo della ripristinata tassa automobilistica.

Il secondo, il terzo e il quarto comma dello stesso articolo, invece, avevano introdotto nuovi e diversi trattamenti di favore per i proprietari di autoveicoli e di motoveicoli ultraventennali, e per questa ragione erano stati impugnati e successivamente dichiarati costituzionalmente illegittimi.

Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l’art. 1 della legge regionale n. 18 del 2015 sarebbe illegittimo «in via derivata», per la violazione dell’art. 81, terzo comma, Cost., perché la copertura finanziaria delle maggiori spese previste da tale articolo dovrebbe essere assicurata dalle norme di cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale. È però evidente che tale illegittimità ha determinato un incremento, anziché una riduzione, delle tasse automobilistiche percepite dalla Regione, perché ha fatto venire meno il regime di favore introdotto per i veicoli ultraventennali. Questi infatti, anche in forza del comma 1 dell’art. 1 della legge regionale n. 14 del 2015, rimasto in vita, sono stati assoggettati alla disciplina statale, che comporta il pagamento di una tassa sensibilmente più onerosa.

Perciò non è corretto affermare che la dichiarazione di illegittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 1 della legge regionale n. 14 del 2015 ha, come sostiene il ricorrente, privato «le maggiori provvidenze economiche previste con la legge regionale impugnata» della «fonte delle risorse economiche di copertura».

Queste risorse, come si è visto, risultano invece incrementate, sicché non sussiste l’illegittimità costituzionale «in via derivata» addotta a fondamento del ricorso.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Basilicata 11 maggio 2015, n. 18 (Modifiche ed integrazioni all’art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 “Legge di Stabilità regionale 2015”), promossa, in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 novembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Carmelinda MORANO, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2016.

Il Cancelliere

F.to: Carmelinda MORANO