Sentenza 228/2015 (ECLI:IT:COST:2015:228)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: CRISCUOLO - Redattore: CORAGGIO
Camera di Consiglio del 21/10/2015;    Decisione  del 21/10/2015
Deposito del 11/11/2015;   Pubblicazione in G. U. 18/11/2015  n. 46
Norme impugnate: Art. 2, c. 1°, nel testo originario, della legge della Regione Calabria 10/01/2013, n. 2.
Massime:  38597 
Massime:  38597 
Atti decisi: ord. 231/2014

Massima n. 38597
Titolo
Regione (in genere) - Norme della Regione Calabria - Collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale - Modalità di scelta dei componenti - Contrasto con la normativa statale di riferimento - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica e nella materia esclusiva del sistema tributario e contabile dello Stato - Illegittimità costituzionale.

Testo

È costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) e 117, terzo comma, Cost. - l'art. 2, comma 1, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2, nel suo testo originario applicabile nel processo a quo, il quale prevede che il collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea legislativa regionale con voto limitato a due nell'ambito di un elenco di nove nominativi estratti a sorte tra coloro che, in possesso dei requisiti previsti, abbiano presentato apposita domanda. Tale disposizione, infatti, si pone in contrasto con l'art. 14, comma 1, lett. e) del d.l. n. 138 del 2011 - afferente sia alla materia di competenza esclusiva statale del «sistema tributario e contabile dello Stato», sia a quella di competenza concorrente del «coordinamento della finanza pubblica» - che, per garantire la terzietà del collegio dei revisori, esclude ogni discrezionalità nella scelta dei componenti, prevedendo che essi siano estratti a sorte.

Per il vaglio positivo dell'istituzione del collegio dei revisori dei conti presso le Regioni, v. la citata sentenza n. 198/2012.

Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria  10/01/2013  n. 2  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 2
Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte
decreto legge  13/08/2011  n. false  art. 14  co. 1
legge  14/09/2011  n. false


Pronuncia

SENTENZA N. 228

ANNO 2015


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, nel testo originario, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, nel procedimento vertente tra S.E., la Regione Calabria ed altro, con ordinanza dell’11 luglio 2014, iscritta al n. 231 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell’anno 2014.

Visto l’atto di costituzione della Regione Calabria;

udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.


Ritenuto in fatto

1.− Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, con ordinanza del 11 luglio 2014, iscritta al n. 231 del registro ordinanze 2014, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, nel testo originario, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria), in riferimento all’art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione.

2.− Il giudizio principale veniva instaurato da S.E. contro la Regione Calabria e nei confronti di S.P. per l’annullamento della delibera del Consiglio regionale della Calabria n. 378 del 19 dicembre 2013, nella parte concernente la nomina di S.P. a componente del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria.

3.− Premette il giudice rimettente che per il conseguimento degli obiettivi stabiliti nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, l’art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, impone alle Regioni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, di adeguare i rispettivi ordinamenti a determinati parametri di qualità e legalità, tra i quali rientra l’istituzione di un collegio dei revisori dei conti, i cui componenti sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere necessari requisiti di professionalità.

4.− Il giudice a quo ricorda come la Corte costituzionale con la sentenza n. 198 del 2012 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 14, poiché «La disposizione impugnata mira a introdurre per le amministrazioni regionali un sistema di controllo analogo a quello già previsto, per le amministrazioni locali, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006), “ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica” (art. 1, comma 166)».

5.− Tanto premesso, espone che l’art. 14, comma 1, lettera e), del d.l. n. 138 del 2011 è espressione di principi fondamentali in materia oggetto di legislazione concorrente.

La Regione Calabria ha dato attuazione ai richiamati principi con la legge regionale n. 2 del 2013, la quale, all’art. 2, comma 1, nel testo originario, stabilisce che «Il collegio è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea legislativa regionale con voto limitato a due nell’ambito di un elenco di nove nominativi estratti a sorte tra coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma successivo, abbiano presentato domanda nei termini previsti dall’avviso per la costituzione dell’elenco istituito presso il Consiglio regionale della Calabria».

Tale disposizione regionale, ad avviso del rimettente, sarebbe in contrasto con la disciplina statale che nel prevedere il meccanismo dell’estrazione a sorte, esclude in radice ogni potere di scelta dei predetti componenti ad opera degli organi regionali e lederebbe l’art. 117, primo e terzo comma, Cost.

6.− Il rimettente assume la rilevanza della questione atteso che il ricorrente non era stato nominato componente del Collegio dei revisori benché il suo nominativo fosse stato estratto per terzo e, dunque, in posizione utile all’attribuzione dell’incarico.

7.− La Regione Calabria si è costituita in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura regionale, con atto dell’11 dicembre 2014, con il quale ha esposto che, nelle more del giudizio incidentale, la legge regionale 11 agosto 2014, n. 15 (Modifica della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 − Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria) all’art. 1 ha sostituito la norma impugnata con la seguente: «Il collegio è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea legislativa regionale mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all’elenco di cui al comma 2, che abbiano presentato domanda nei termini previsti dall’avviso per la costituzione dell’elenco istituito presso il Consiglio regionale della Calabria», e che all’art. 2 della medesima legge regionale n. 15 del 2014 è stato stabilito: «L’entrata in vigore della presente legge comporta l’immediata decadenza dei componenti il collegio dei revisori del Consiglio e della Giunta regionale ed il rinnovo dell’organo collegiale secondo le procedure previste dall’articolo 2 della legge regionale n. 2/2013».

Conclude, quindi, chiedendo che gli atti siano rimessi al giudice a quo, per la valutazione della persistenza della rilevanza della questione alla luce del suddetto ius superveniens.


Considerato in diritto

1.− Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, dubita della legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, nel testo originario, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria), in riferimento all’art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione.

2.– La disposizione regionale, nel testo originario applicabile ratione temporis, sancisce «Il collegio è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea legislativa regionale con voto limitato a due nell’ambito di un elenco di nove nominativi estratti a sorte tra coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma successivo, abbiano presentato domanda nei termini previsti dall’avviso per la costituzione dell’elenco istituito presso il Consiglio regionale della Calabria».

3.– Il rimettente prospetta che la stessa sia in contrasto con l’art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, che nel dettare principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, prevede «[…] i componenti di tale Collegio sono scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti […]», escludendo ogni discrezionalità.

4.– Preliminarmente, va rilevato che pur venendo invocati il primo ed il terzo comma dell’art. 117 Cost., la censura è illustrata con riferimento al solo art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia concorrente del «coordinamento della finanza pubblica».

5.– Sempre in via preliminare, si rileva che l’art 1 della legge della Regione Calabria 11 agosto 2014, n. 15 (Modifica della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 − Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria) ha sostituito la norma censurata dal TAR Calabria, sede di Catanzaro, con la seguente: «Il collegio è composto da tre membri, nominati dall’Assemblea legislativa regionale mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all’elenco di cui al comma 2, che abbiano presentato domanda nei termini previsti dall’avviso per la costituzione dell’elenco istituito presso il Consiglio regionale della Calabria». Il successivo art. 2 ha poi previsto che «L’entrata in vigore della presente legge comporta l’immediata decadenza dei componenti il collegio dei revisori del Consiglio e della Giunta regionale ed il rinnovo dell’organo collegiale secondo le procedure previste dall’articolo 2 della legge regionale n. 2/2013».

Tale disciplina, facendo salve per il passato le nomine già effettuate, non ha inciso sulla norma regolatrice, ratione temporis, della vicenda all’esame del giudice a quo, che va dunque sottoposta allo scrutinio di questa Corte.

6.– La questione è fondata.

7.− L’istituzione del Collegio dei revisori presso le Regioni è stata positivamente vagliata con la sentenza n. 198 del 2012, poiché consente alla Corte dei conti di svolgere il controllo complessivo della finanza pubblica, a tutela dell’unità economica dello Stato, anche nei confronti delle Regioni. È alla luce di tale collegamento funzionale che la lettera e) del comma 1, dello stesso articolo, affida alla magistratura contabile la formulazione dei criteri per l’iscrizione negli appositi elenchi dei candidati idonei a rivestire il ruolo di revisore dei conti presso le Regioni (norma attuata con la deliberazione adottata dalla Corte dei conti, sezione delle autonomie, nell’Adunanza dell’8 febbraio 2012).

La disposizione interposta va dunque ricondotta sia alla materia del «sistema tributario e contabile dello Stato» (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.), sia a quella di «coordinamento della finanza pubblica» (art. 117, terzo comma, Cost.). Essa esprime un principio fondamentale, la cui evidente finalità è quella di garantire la terzietà di questo organo che costituisce un rilevante tassello del complesso sistema di controllo della finanza regionale.

8.– La norma della Regione Calabria censurata, quindi, nel prevedere una scelta da parte dell’Assemblea legislativa regionale tra i nominati estratti a sorte, viola tale principio.

9.– Pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, nel testo originario, della legge reg. Calabria n. 2 del 2013.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, nel testo originario, della legge della Regione Calabria 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2015.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI