Sentenza 256/2013 (ECLI:IT:COST:2013:256)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: SILVESTRI - Redattore: CASSESE
Udienza Pubblica del 08/10/2013;    Decisione  del 23/10/2013
Deposito del 31/10/2013;   Pubblicazione in G. U. 06/11/2013  n. 45
Norme impugnate: Art. 2, c. 10°, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 21/11/2012, n. 30.
Massime:  37419  37420 
Massime:  37419  37420 
Atti decisi: ric. 11/2013

Massima n. 37419 Massima successiva
Titolo
Enti locali - Norme della Regione Valle d'Aosta - Sistema di tesoreria unica previsto in via temporanea dall'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13 del d.l. n. 1 del 2012 - Esclusa applicabilità alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione, che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali - Ricorso del Governo - Difetto assoluto di motivazione - Inammissibilità della questione.

Testo
E' inammissibile, per difetto assoluto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 10, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 21 novembre 2012, n. 30, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e sesto, 119 e 120 Cost., in quanto esclude l'applicazione del sistema di tesoreria unica previsto in via transitoria dall'art 35 del d.l. n. 1 del 2012 relativamente alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali. Invero, le istituzioni scolastiche educative non sono menzionate nella citata norma statale invocata quale parametro interposto e sono state assoggettate al sistema di tesoreria unica solo successivamente con l'art. 7 del d.l. n. 95 del 2012, che fa esclusivo riferimento alle istituzioni statali.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  21/11/2012  n. 30  art. 2  co. 10

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 3
Costituzione  art. 117  co. 6
Costituzione  art. 119
Costituzione  art. 120

Massima n. 37420 Massima precedente
Titolo
Enti locali - Norme della Regione Valle d'Aosta - Sistema di tesoreria unica previsto in via temporanea dall'art. 35, commi 8, 9, 10 e 13 del d.l. n. 1 del 2012 - Esclusa applicabilità agli enti locali della Regione - Contrasto con la disciplina prevista dalla legislazione statale ai fini del contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento e dell'unità economica nazionale - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di ulteriori profili di censura.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 10, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 21 novembre 2012, n. 30, limitatamente alle parole «agli enti locali della Regione e», in quanto la disposizione denunciata, sottraendo gli enti locali della Regione all'applicazione del sistema di tesoreria unica previsto dall'art. 35, comma 8, del d.l. n. 1 del 2012, lede un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica previsto dalla legislazione statale ai fini del contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento e dell'unità economica nazionale, così violando gli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost.

- In senso analogo, v. citate sentenze n. 311 del 2012 e n. 334 del 2009.

Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Valle d'Aosta  21/11/2012  n. 30  art. 2  co. 10

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 3
Costituzione  art. 120
Costituzione  art. 117  co. 6
Costituzione  art. 119


Pronuncia

SENTENZA N. 256

ANNO 2013


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 10, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 21 novembre 2012, n. 30 (Adeguamento del bilancio di previsione per l’anno 2012 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 – Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario –. Modifiche a disposizioni legislative), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25-29 gennaio 2013, depositato in cancelleria il 31 gennaio 2013 ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2013.

Udito nell’udienza pubblica dell’8 ottobre 2013 il Giudice relatore Sabino Cassese;

udito l’avvocato dello Stato Massimo Massella Ducci Teri per il Presidente del Consiglio dei ministri.


Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 25-29 gennaio 2013 e depositato in cancelleria il 31 gennaio 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’articolo 2, comma 10, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 21 novembre 2012, n. 30 (Adeguamento del bilancio di previsione per l’anno 2012 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 – Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario –. Modifiche a disposizioni legislative), per violazione degli articoli 117, commi terzo e sesto, 119 e 120 della Costituzione.

2.– L’art. 2 della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste n. 30 del 2012 detta norme in materia di finanza locale. L’impugnato comma 10 stabilisce che «Le disposizioni vigenti riguardanti il sistema di tesoreria unica non si applicano agli enti locali della Regione e alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali».

3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta che tale disposizione sarebbe in contrasto con l’art. 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale ha previsto, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sospensione, fino al 31 gennaio 2014, del regime di tesoreria mista di cui all’art. 7, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato) e la contestuale applicazione del regime di tesoreria di cui all’art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) per le Regioni, gli enti locali, le università statali e gli enti del servizio sanitario.

Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, il temporaneo ritorno al sistema di tesoreria unica, anche in base alla giurisprudenza costituzionale, costituirebbe «un evidente strumento di coordinamento della finanza pubblica a cui il legislatore statale è ricorso nell’attuale fase di risanamento urgente dei bilanci pubblici, centrale e locali», troverebbe applicazione nei confronti di tutti gli enti locali, Regioni e province autonome e rappresenterebbe, pertanto, «una riforma socio-economica finalizzata alla tutela dell’unità economica della Repubblica ed al coordinamento della finanza pubblica».

L’art. 35, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2012 avrebbe quindi la natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica. Di conseguenza, la disposizione censurata, «esonerando alcuni enti locali ed istituzioni regionali dal regime di tesoreria unica disposto dallo Stato», violerebbe gli evocati parametri «nell’ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la Regione non può derogare, nonché in quella della «tutela dell’unità economica della Repubblica».


Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l’articolo 2, comma 10, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 21 novembre 2012, n. 30 (Adeguamento del bilancio di previsione per l’anno 2012 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 – Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario –. Modifiche a disposizioni legislative), per violazione degli articoli 117, commi terzo e sesto, 119 e 120 della Costituzione.

Il ricorrente censura detta disposizione perché, per gli enti locali della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e per le istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali, esclude l’applicazione del sistema di tesoreria unica previsto in via temporanea dall’art. 35, commi 8, 9, 10 e 13, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2.– Va innanzitutto dichiarata l’inammissibilità, per difetto assoluto di motivazione, della censura riferita alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali.

L’art. 35 del decreto-legge n. 1 del 2012, invocato dal Presidente del Consiglio dei ministri quale parametro interposto, nel disporre l’applicazione fino al 31 dicembre 2014 a Regioni, enti locali, università statali ed enti del servizio sanitario del regime di tesoreria unica, non menziona le istituzioni scolastiche ed educative. Queste ultime sono state assoggettate al sistema di tesoreria unica solo successivamente, con l’art. 7, commi 33 e 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale fa riferimento esclusivamente alle «istituzioni scolastiche ed educative statali». Del resto, la Circolare della Ragioneria generale dello Stato 31 ottobre 2012, n. 32 (Attuazione dell’articolo 7, commi 33-34, del decreto-legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012. – Assoggettamento al sistema di tesoreria unica delle istituzioni scolastiche ed educative statali) riconosce, al punto 2, che sono escluse dall’ambito di applicazione del sistema di tesoreria unica «le scuole pubbliche della Regione Valle d’Aosta […], non essendo scuole statali».

A fronte di tale quadro normativo, il ricorrente non ha fornito alcuna argomentazione sul perché la disposizione impugnata, nella parte concernente le istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione, sarebbe in contrasto con la disciplina legislativa statale in materia di tesoreria unica.

3.– Con riguardo agli enti locali della Regione, la questione è fondata.

3.1.– Secondo quanto affermato da questa Corte, il sistema di tesoreria unica di cui all’art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici) e all’art. 35, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2012, è «uno strumento essenziale per assicurare il contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento», che consente di «emettere una minore quantità di titoli di Stato»: la relativa disciplina «rientra tra le scelte di politica economica nazionale adottate per far fronte alla contingente emergenza finanziaria, si colloca nell’ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica – la cui determinazione spetta alla potestà legislativa statale – e comporta evidenti implicazioni anche in materia di tutela del risparmio e dei mercati finanziari. Compete al legislatore statale, quindi, regolare il funzionamento di tale sistema» (sentenza n. 311 del 2012).

Questa Corte ha perciò accertato la natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica di quanto disposto dall’art. 35, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2012, il quale introduce una disciplina di «carattere transitorio e non incide sulla disponibilità delle risorse di Regioni ed enti locali, che sono comunque tenuti a contribuire al contenimento del fabbisogno finanziario del settore pubblico allargato» (sentenza n. 311 del 2012).

In particolare, va sottolineato che le disposizioni legislative statali in materia di tesoreria unica si applicano sia alle Regioni a statuto ordinario, sia a quelle a statuto speciale, tra le quali, sotto questo profilo, vi è «una piena equiparazione» (sentenza n. 311 del 2012). Una singola Regione, infatti, non può sottrarre gli enti locali del proprio territorio a un sistema diretto alla tutela dell’unità economica nazionale (art. 120 Cost.).

3.2.– Le norme di rango statutario della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste non prevedono per gli enti locali della Regione un regime di tesoreria diverso da quello delineato dalla disciplina legislativa statale (sentenza n. 334 del 2009). Infatti, l’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d’Aosta in materia di finanze regionali e locali), si limita a stabilire che «[i]l regime di gestione delle disponibilità finanziarie e delle giacenze di tesoreria della regione e degli enti da essa dipendenti compete alla regione medesima, in armonia con il […] titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 468». Gli enti locali, però, non possono essere considerati «dipendenti» dalla Regione, perché sono dotati dalla Costituzione di autonomia politico-amministrativa, regolamentare e finanziaria; né, al riguardo, assume rilievo l’eventuale trasferimento agli enti stessi, da parte dalla Regione, di somme di provenienza statale o regionale. Peraltro, la disposizione di attuazione dello statuto è «attributiva di funzioni tenute a svolgersi entro i confini di una competenza di tipo concorrente» (sentenza n. 412 del 1993), nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, tra i quali rientrano le norme sul sistema di tesoreria unica.

3.3.– In conclusione, il censurato art. 2, comma 10, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste n. 30 del 2012, sottraendo gli enti locali della Regione all’applicazione del sistema di tesoreria unica previsto dall’art. 35, comma 8, del decreto-legge n. 1 del 2012, lede un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica previsto dalla legislazione statale ai fini del contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato ordinamento e dell’unità economica nazionale (sentenza n. 311 del 2012), così violando gli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost.

Va, dunque, dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’impugnata disposizione, limitatamente alle parole «agli enti locali della Regione e».

Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 10, della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 21 novembre 2012, n. 30 (Adeguamento del bilancio di previsione per l’anno 2012 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 – Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario –. Modifiche a disposizioni legislative), limitatamente alle parole «agli enti locali della Regione e»;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 10, della medesima legge regionale, nella parte in cui concerne le «istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali», promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e sesto, 119 e 120 della Costituzione, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI