Sentenza 132/2013 (ECLI:IT:COST:2013:132)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: GALLO - Redattore: MORELLI
Udienza Pubblica del 07/05/2013;    Decisione  del 03/06/2013
Deposito del 07/06/2013;   Pubblicazione in G. U. 12/06/2013  n. 24
Norme impugnate: Art. 1, c. 237°-vicies quater, primo periodo, della legge della Regione Campania 15/03/2011, n. 4, introdotto dall'art. 2 della legge della Regione Campania 21/07/2012, n. 23.
Massime:  37131  37423 
Massime:  37131  37423 
Atti decisi: ric. 130/2012

Massima n. 37131 Massima successiva
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Accreditamento con il servizio sanitario regionale - Previsione che la Regione possa concedere l'accreditamento definitivo ai soggetti che in virtù di acquisto per il tramite del curatore fallimentare sono subentrati nella titolarità di strutture per le quali si è risolto il rapporto provvisorio - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute - Assenza di specifica motivazione nel ricorso - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile, per assenza di specifica motivazione nel ricorso, la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 237-vicies quater, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 117, terzo comma, Cost. e 1, comma 796, lett. s) e t), della legge n. 296 del 2006, in quanto prevede la facoltà della Regione Campania di concedere l'accreditamento definitivo ai soggetti che, in virtù di acquisto per il tramite del curatore fallimentare, sono subentrati nella titolarità di strutture per le quali si è risolto il rapporto di provvisorio accreditamento con il servizio sanitario regionale.

- Sull'inammissibilità per assenza di specifica motivazione sul punto, ex plurimis, sentenze nn. 401/2007, 450/2005; ordinanze nn. 123/2012 e 135/2009.

Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania  15/03/2011  n. 4  art. 1  co. 237
legge della Regione Campania  21/07/2012  n. 23  art. 2

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte
legge  27/12/2006  n. false  art. 1  co. 796
legge  27/12/2006  n. false  art. 1  co. 796

Massima n. 37423 Massima precedente
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Campania - Accreditamento con il servizio sanitario regionale - Previsione che la Regione possa concedere l'accreditamento definitivo ai soggetti che in virtù di acquisto per il tramite del curatore fallimentare sono subentrati nella titolarità di strutture per le quali si è risolto il rapporto provvisorio - Contrasto con la normativa statale sulla procedura di accreditamento, articolata in una struttura bifasica nei confronti di un medesimo soggetto - Violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1, comma 237-vicies quater, primo periodo, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4, poiché la previsione che la Regione possa concedere l'accreditamento definitivo con il servizio sanitario regionale ai soggetti che, in virtù di acquisto per il tramite del curatore fallimentare, sono subentrati nella titolarità di strutture per le quali si è risolto il rapporto di accreditamento provvisorio contrasta con la normativa statale sulla procedura di accreditamento, articolata in una struttura bifasica (accreditamento provvisorio e definitivo), nei confronti di un medesimo soggetto, e, dunque, lede la competenza legislativa statale nella materia concorrente della tutela della salute.

- Sul tema dell'inquadramento della materia de qua nella competenza concorrente della tutela della salute, v. sentenze nn. 200/2005, 134/2006, 361/2008, 262/2012 e 292/2012.

Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania  15/03/2011  n. 4  art. 1  co. 237
legge della Regione Campania  21/07/2012  n. 23  art. 2

Parametri costituzionali
Costituzione  n. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo  30/12/1992  n. false  art. 8  quater


Pronuncia

SENTENZA N. 132

ANNO 2013


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 237-vicies quater, primo periodo, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), introdotto dall’articolo 2 della legge della Regione Campania 21 luglio 2012, n. 23, recante «Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino servizio sanitario regionale) ed alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011)» nel testo vigente anteriormente alla sua abrogazione ad opera della legge 31 dicembre 2012, n. 41, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 28 settembre 2012, depositato in cancelleria il 4 ottobre 2012 ed iscritto al n. 130 del registro ricorsi 2012.

Udito nell’udienza pubblica del 7 maggio 2013 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

udito l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.


Ritenuto in fatto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, con il ricorso in epigrafe, l’articolo 1, comma 237-vicies quater [rectius: l’art. 1, comma 237-vicies quater, primo periodo], della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), introdotto dall’articolo 2 della legge della Regione Campania 21 luglio 2012, n. 23 recante «Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino servizio sanitario regionale) ed alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011)», denunciandone il contrasto con l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2.– In particolare il ricorrente deduce che la disposizione censurata – nel prevedere che «ai soggetti che […] in virtù di acquisto per il tramite del curatore fallimentare sono subentrati nella titolarità di strutture per le quali si è risolto il rapporto di provvisorio accreditamento con il servizio sanitario regionale» la Regione possa direttamente concedere l’accreditamento definitivo – si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute di cui all’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) ed all’articolo 1, comma 796, lettere s) e t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007), con conseguente violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

3.– La Regione non si è costituita nel giudizio innanzi alla Corte.


Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’articolo 1, comma 237-vicies quater [rectius: l’art. 1, comma 237-vicies quater, primo periodo], della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), introdotto dall’articolo 2 della legge della Regione Campania 21 luglio 2012, n. 23, recante «Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino servizio sanitario regionale) ed alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011)».

Ad avviso del ricorrente, la disposizione censurata recherebbe vulnus all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute di cui all’articolo 8–quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) ed all’articolo 1, comma 796, lettere s) e t), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007).

2.– Successivamente alla proposizione del ricorso, la legge della Regione Campania 31 dicembre 2012, n. 41, recante «Modifiche ed abrogazioni di norme alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale del 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011) e modifiche alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie)», in sede di riformulazione dell’articolo 1 della citata legge regionale n. 4 del 2011, ha espunto dallo stesso la disposizione censurata.

Il correlativo effetto abrogativo decorre, per altro, solo dal giorno successivo a quello (7 gennaio 2013) della pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (art. 4 della legge regionale n. 41 del 2012).

Non potendo escludersi che la disposizione impugnata abbia avuto medio tempore applicazione, non può, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere (ex plurimis, sentenze n. 235, n. 153 e n. 89 del 2011).

3.– In relazione alla dedotta violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione per contrasto della norma denunciata con l’art. 1, comma 796, lettere s) e t), della legge n. 296 del 2006, quale parametro interposto, la questione va ritenuta inammissibile, per assenza di specifica motivazione, nel ricorso, su tal profilo di censura (sentenze n. 401 del 2007, n. 450 del 2005; ordinanze n. 123 del 2012 e n. 135 del 2009).

4.– La residua questione – formulata in ragione del prospettato contrasto della impugnata disposizione regionale con la disciplina dell’accreditamento di strutture sanitarie, recata dall’art. 8-quater del d. lgs. n. 502 del 1992, considerato come norma interposta – è, invece, fondata.

4.1.– Nella giurisprudenza di questa Corte è stato ripetutamente affermato, ed anche di recente ribadito (sentenze n. 292 e n. 262 del 2012), che la competenza regionale in materia di autorizzazione ed accreditamento di istituzioni sanitarie private deve essere inquadrata nella più generale potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, che vincola le Regioni al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (sentenze n. 134 del 2006 e n. 200 del 2005).

4.2.– La natura di principi fondamentali nella materia de qua è stata del pari già riconosciuta ai requisiti per l’accreditamento di strutture sanitarie private fissati dall’art. 8-quater del d. lgs. n. 502 del 1992, richiamato dal ricorrente come norma interposta ai fini della violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. (sentenze n. 292 del 2012 e n. 361 del 2008).

4.3.– Nella riferita disciplina di principio, è previsto, in particolare (art. 8-quater, comma 7, del d. lgs n. 502 del 1992), che «nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, detto accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati», e che «l’eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso».

4.4.– La disposizione regionale censurata, invece, stabilisce, dichiaratamente «in deroga ai requisiti di legge per l’accreditamento definitivo», che «ai soggetti che hanno presentato domanda di accreditamento […] e che, in virtù di acquisto per il tramite del curatore fallimentare, sono subentrati nella titolarità di strutture per le quali si è risolto il rapporto di provvisorio accreditamento con il servizio sanitario regionale […], la Regione concede l’accreditamento definitivo qualora all’esito delle verifiche effettuate dalle Commissioni locali ASL risulti confermato l’assetto organizzativo e tecnologico della precedente struttura ed il possesso dei requisiti ulteriori per l’accreditamento definitivo».

4.5.– Nella ipotesi, peculiare, di nuova attività in struttura preesistente, disciplinata dalla norma regionale in esame, viene, per l’effetto, così introdotta una sostanziale variante alla struttura bifasica della procedura di accreditamento consentendosi che i due segmenti dell’accreditamento provvisorio e dell’accreditamento definitivo possano realizzarsi in modo soggettivamente disgiunto, in quanto l’accreditamento provvisorio del soggetto la cui attività è cessata per fallimento viene posto direttamente in correlazione con quello definitivo concedibile al soggetto subentrante che mantenga inalterato l’assetto organizzativo e tecnologico della precedente struttura e sia, ovviamente, in possesso dei requisiti per l’accreditamento.

Ma, con ciò, risulta irrimediabilmente impedita, nei confronti della nuova attività avviata nella struttura preesistente, la «verifica», «per il tempo [a questa] necessario […] del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati», quale, invece, prescritta dalla disciplina statale di principio, anche ai fini del riscontro di compatibilità dell’eventuale nuovo accreditamento con il fabbisogno regionale di assistenza.

5.– Deve, quindi, ritenersi costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 237- vicies quater, primo periodo, della legge della Regione Campania n. 4 del 2011, introdotto dall’articolo 2 della legge della regione Campania n. 23 del 2012, per contrasto con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 237-vicies quater, primo periodo, della legge della Regione Campania 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), introdotto dall’articolo 2 della legge della Regione Campania 21 luglio 2012, n. 23, recante «Modifiche ed abrogazioni di norme alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale del 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011) e modifiche alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie)», nel testo vigente anteriormente alla sua abrogazione ad opera della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 41.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI