Sentenza 169/2009 (ECLI:IT:COST:2009:169)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: AMIRANTE - Redattore: SAULLE
Udienza Pubblica del ;    Decisione  del 18/05/2009
Deposito del 29/05/2009;   Pubblicazione in G. U. 03/06/2009  n. 22
Norme impugnate: Art. 3 della legge della Regione Basilicata 26/04/2007, n. 9.
Massime:  33476 
Massime:  33476 
Atti decisi: ord. 278/2008

Massima n. 33476
Titolo
Ambiente (tutela dell') - Norme della Regione Basilicata - Impianti di energia eolica - Previsione, fino all'approvazione del piano energetico ambientale regionale (PIEAR), del divieto di autorizzazione degli impianti non conformi al Piano energetico regionale - Lamentata violazione del principi di uguaglianza, di libertà d'iniziativa economica privata e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale - Difetto di rilevanza - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9, censurato, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che «Fino all'approvazione del PIEAR, non è consentita l'autorizzazione di tutti gli impianti che non rientrino nei limiti e non siano conformi alle procedure e alle valutazioni di cui al Piano Energetico regionale della Basilicata approvato con Delib.C.R. 26 giugno 2001, n. 220». Invero, la richiesta formulata dal giudice a quo, che si è limitato ad impugnare il solo art. 3, pur ritenendo rilevante, al fine dell'eventuale accoglimento del ricorso nel giudizio principale anche il successivo art. 6 - per il quale chiede un intervento della Corte ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - rende evidente la contraddittorietà dell'iter logico-argomentativo seguito dal rimettente, in quanto la invocata pronuncia di illegittimità derivata dell'art. 6 contrasta con l'omessa impugnativa di detta disposizione e rende irrilevante la censura proposta dal rimettente concernente l'art. 3.

Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Basilicata  26/04/2007  n. 9  art. 3

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 3
Costituzione  art. 41  co. 1
Costituzione  art. 97  co. 1
Costituzione  art. 117  co. 3


Pronuncia

SENTENZA N. 169 ANNO 2009


LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata nel procedimento vertente tra la Wind Farm S.r.l. ed altra e la Regione Basilicata ed altro con ordinanza del 27 maggio 2008, iscritta al n. 278 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 2008.

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 2009 il Giudice relatore Maria Rita Saulle.


Ritenuto in fatto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata, con ordinanza del 27 maggio 2008, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia), nella parte in cui prevede che «Fino all'approvazione del PIEAR, non è consentita l'autorizzazione di tutti gli impianti che non rientrino nei limiti e non siano conformi alle procedure e alle valutazioni di cui al Piano Energetico regionale della Basilicata approvato con Delib.C.R. 26 giugno 2001, n. 220».

Il giudizio principale ha ad oggetto la richiesta di annullamento della delibera della Giunta della Regione Basilicata, del 4 maggio 2007 n. 607, con la quale, in applicazione degli artt. 3 e 6 della legge n. 9 del 2007, veniva negata alla Wind Farm S.r.l. e alla Cooperativa Agrituristica del Vulture a r.l., l'autorizzazione alla costruzione di un parco eolico.

1.1. – In proposito, il rimettente osserva che il Piano Energetico Regionale della Basilicata (PER), richiamato dall'art. 3 censurato prevede, fino al 2010, dei limiti di crescita delle potenze degli impianti eolici già ampiamente superati, con la conseguenza che, fino all'approvazione del nuovo Piano di indirizzo energetico ambientale regionale (PIEAR), i procedimenti volti ad ottenere la relativa autorizzazione vengono sospesi sine die, non indicando la norma censurata un termine per l'adozione del Piano.

Tale disciplina, a parere del rimettente, si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione e, in particolare, con la sentenza n. 364 del 2006, con la quale la Corte, nell'affermare che i procedimenti, come quello in esame, rientrano nella materia concorrente della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, ha riconosciuto al termine di centottanta giorni di conclusione degli stessi, previsto dall'art. 12, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), valore di principio fondamentale.

La disposizione censurata, a parere del Tribunale, nel prevedere, poi, un blocco generalizzato ed irragionevole al rilascio di nuove autorizzazioni per l'installazione di impianti eolici, limita l'attività economica delle imprese operanti in tale settore senza, peraltro, stabilire una misura di salvaguardia per i procedimenti in fase di avanzata istruttoria e una comparazione tra gli interessi pubblici sottesi agli stessi, quali il maggior sfruttamento dell'energia derivante da fonti rinnovabili, e la salvaguardia del paesaggio.

Il giudice a quo, infine, rileva che la delibera impugnata richiama anche l'art. 6 della legge n. 9 del 2007, il quale individua tra le aree incompatibili con la realizzazione degli impianti eolici quella indicata dai ricorrenti; di talché, anche a seguito dell'eventuale accoglimento della questione sollevata, la Regione Basilicata potrebbe, in ragione del citato articolo, negare la richiesta autorizzazione.

Sulla base di ciò, il Tribunale reputa «opportuno segnalare», ai fini dell'applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione ed il funzionamento della Corte), anche la sospetta illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 9 del 26 aprile 2007, nella parte in cui esso richiama la delibera della Giunta regionale della Basilicata n. 2920 del 13 dicembre 2004, con la quale la Regione ha approvato l'atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul suo territorio.

Il rimettente, in particolare, ritiene che l'art. 6 si pone in contrasto con gli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, non potendo le Regioni, in assenza delle linee guida nazionali da adottarsi in sede di Conferenza unificata, secondo quanto previsto dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, prevedere dei criteri per l'individuazione dei siti destinati all'installazione degli impianti eolici; criteri che sono, nella specie, irragionevoli nella parte in cui prevedono il divieto di realizzare i suddetti impianti fino a 2 km dai centri urbani.

1.2. – In punto di rilevanza il giudice a quo osserva di dover fare applicazione dell'art. 3, sia per il tenore letterale dello stesso, sia perché l'atto impugnato ha indicato «quale unico espresso motivo specificato, ostativo al rilascio dell'autorizzazione» il superamento del limite stabilito dal Piano contenuto nella delibera Consiliare n. 220 del 26 giugno 2001.


Considerato in diritto

1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata dubita, in relazione agli artt. 3, 41, primo comma, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia), nella parte in cui prevede che «Fino all'approvazione del PIEAR, non è consentita l'autorizzazione di tutti gli impianti che non rientrino nei limiti e non siano conformi alle procedure e alle valutazioni di cui al Piano Energetico regionale della Basilicata approvato con Delib.C.R. 26 giugno 2001, n. 220».

Premette il rimettente che la disposizione censurata provoca la sospensione sine die dei procedimenti volti ad ottenere l'autorizzazione all'installazione di impianti eolici in quanto, da un lato, il Piano energetico regionale prevede, fino al 2010, dei limiti di crescita delle potenze per i suddetti impianti già superati, dall'altro, non indica il termine per l'adozione del nuovo Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PEIAR) che consentirebbe di superare i cennati limiti.

Conseguirebbe da ciò la violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e, in particolare, del principio fondamentale di cui all'art. 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), che fissa in centottanta giorni il termine del procedimento per il rilascio delle suddette autorizzazioni.

L'art. 3, sempre a parere del Tribunale, si pone in contrasto anche con gli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, in quanto, in modo irragionevole e senza l'adozione di misure di salvaguardia per i procedimenti in corso nonché in mancanza di una valutazione degli interessi pubblici ad essi sottesi, sospende a tempo indeterminato (sine die) il rilascio di nuove autorizzazioni a favore delle imprese operanti nel settore dell'energia eolica.

2. – La questione è inammissibile per difetto di rilevanza.

Dall'ordinanza di rimessione risulta, infatti, che il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, oggetto del giudizio a quo, trova la propria ragione nel combinato disposto degli artt. 3 e 6 della legge n. 9 del 2007.

A fronte di tale circostanza, il giudice a quo si è limitato ad impugnare il solo art. 3 e, pur ritenendo rilevante al fine dell'eventuale accoglimento del ricorso di cui è chiamato a giudicare il successivo art. 6, chiede, in riferimento a quest'ultimo, un intervento della Corte ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).

Tale richiesta rende evidente la contraddittorietà dell'iter logico-argomentativo seguito dal rimettente, in quanto la invocata pronuncia di illegittimità derivata dell'art. 6 contrasta con l'omessa impugnativa di detta disposizione e rende irrilevante la censura proposta dal rimettente concernente l'art. 3.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Basilicata 26 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di energia), sollevata dal Tribunale amministrativo per la Basilicata, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 2009.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Maria Rita SAULLE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2009.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA