LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof.
Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge
18 dicembre 1970, n. 1138 ("Nuove norme in materia di enfiteusi"),
così come modificato dall'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270
("Norme in materia di enfiteusi"), promosso con ordinanza emessa il 6
marzo 1985 dal Tribunale di Brindisi nei procedimenti civili riuniti
vertenti tra Carissimo Rosa e Elia Martino ed altri, iscritta al n.
473 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 293- bis dell'anno 1985;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che il Tribunale di Brindisi, nel corso di più
procedimenti, riuniti per connessione, per la determinazione del
capitale di affrancazione, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138,
così come modificato dall'art. 1 della legge n. 270 del 1974, in
riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma, e 44 della Costituzione;
che, secondo il Tribunale di Brindisi, la norma impugnata
equipara irrazionalmente le affrancazioni succedutesi nel tempo,
senza tener conto, neppur nei limiti di una ragionevole
approssimazione, dei mutamenti dei valori monetari nel frattempo
verificatisi e della realtà economica dei terreni oggetto di
affrancazione, in contrasto con il principio, affermato da questa
Corte con sentenza n. 145 del 1973, del necessario riferimento al
valore attuale del fondo nella determinazione del capitale di
affrancazione;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto, ha
chiesto che le questioni siano dichiarate infondate;
Considerato che questa Corte con sentenza n. 406 del 1988 ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 14
giugno 1974, n. 270 ("Norme in materia di enfiteusi"), "nella parte
in cui non prevede che il valore di riferimento da esso prescelto per
la determinazione del canone enfiteutico sia periodicamente
aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione
idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la
corrispondenza con la effettiva realtà economica";
che, pertanto, in conseguenza di detta sentenza, la questione si
deve ritenere manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1970,
n. 1138 ("Nuove norme in materia di enfiteusi"), così come
modificato dall'art. 1 della legge 14 giugno 1974, n. 270 ("Norme in
materia di enfiteusi"), in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma,
e 44 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Brindisi con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI