N. 1
SENTENZA 14 GENNAIO 1976
Deposito in cancelleria: 15 gennaio 1976.
Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 18 del 21 gennaio 1976.
Pres. OGGIONI - Rel. DE MARCO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Dott. LUIGI OGGIONI, Presidente - Avv.
ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOZZA - Prof.
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI -
Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA
- Prof. GUIDO ASTUTI - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale delle seguenti
norme relative al monopolio radiotelevisivo:
- art. 4 della legge 8 gennaio 1931, n. 234; artt. 178 (sostituito
dall'art. 1 della legge 14 marzo 1952, n. 196) e 251 del r.d. 27
febbraio 1936, n. 645;
- artt. 8 e 9 del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214;
- artt. 1, 183, 195, 213, 315 e 333 del d.P.R. 29 marzo 1973, n.
156;
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 gennaio 1974 dal pretore di Montegiorgio
nel procedimento penale a carico di Conti Francesco, iscritta al n. 224
del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974;
2) ordinanza emessa il 26 febbraio 1974 dal pretore di Montegiorgio
nel procedimento penale a carico di Vagnoni Cesare, iscritta al n. 277
del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974;
3) ordinanza emessa il 10 giugno 1974 dal pretore di Dogliani nel
procedimento penale a carico di Boldrino Romano, Alessandro Rocco,
iscritta al n. 382 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974;
4) ordinanza emessa il 19 ottobre 1973 dal pretore di Cantù nel
procedimento penale a carico di Luzzi Francesco ed altri, iscritta al
n. 385 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974;
5) ordinanza emessa l'11 ottobre 1974 dal pretore di Poggibonsi nel
procedimento penale a carico di Pellegrini Giuseppe, iscritta al n. 507
del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 21 del 22 gennaio 1975.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1975 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto:
1. - Con ordinanza in data 23 giugno 1973, emessa nel corso di un
procedimento penale a carico di un imputato della contravvenzione
preveduta dall'art. 1 della legge 14 marzo 1952, n. 196, per essere
stato trovato in possesso di un apparecchio idoneo anche all'ascolto di
frequenze per le quali non era munito di apposita licenza, il pretore
di Poggibonsi sollevava questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 21 e 43 della Costituzione, del d.P.R. 5 agosto
1966, n. 1214, della legge 14 marzo 1952, n. 196, della legge 8 gennaio
1931, n. 234, e del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 "nella parte in cui
legittimano il monopolio delle radiotrasmissioni, nella parte i cui
rendono necessaria la licenza di solo ascolto e nella parte in cui
prescrivono il rilascio di concessioni discrezionali da parte della
pubblica Amministrazione circa l'uso degli impianti radioelettrici".
Nel giudizio di costituzionalità così promosso questa Corte, con
ordinanza 10 luglio 1974 disponeva la rimessione degli atti al giudice
a quo perché indicasse le specifiche norme delle leggi denunziate con
l'ordinanza di rinvio, la cui legittimità veniva contestata.
Il pretore di Poggibonsi, con ordinanza 11 ottobre 1974, chiarisce
che:
a) aveva inteso contestare la legittimità costituzionale dell'art.
1 della legge 14 marzo 1952, n. 196, dell'art. 4 della legge 8 gennaio
1931, n. 234, dell'art. 8 del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, e degli
artt. 1, 183, 195, 315 e 333 del t.u. 29 marzo 1973, n. 156;
b) la questione così sollevata presenta aspetti diversi da quelli
presi in esame con la sentenza di questa Corte n. 225 del 1974, in
quanto:
1) si fonda su tesi che investono il monopolio delle comunicazioni
radioelettriche sotto una prospettiva diversa diretta a contestarne
l'attuale legittimità in via assoluta e non già con riferimento ad
una particolare regolamentazione del monopolio stesso;
2) concerne la legittimità delle norme che regolano tutte le
comunicazioni radioelettriche dirette a più persone e non soltanto le
emissioni "circolari";
3) contesta la facoltà dello Stato di sottoporre a concessione
l'ascolto di radioemissioni su bande non destinate alla trasmissione di
notizie segrete o riservate.
Nel giudizio così promosso non vi è stata costituzione o
intervento di parti.
2. - Con ordinanza in data 18 gennaio 1974, emessa nel corso di un
procedimento penale a carico dell'imputato della contravvenzione
preveduta dall'art. 178 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, e, se
ritenuti applicabili, dagli artt. 183, primo comma, 195 e 213 del
d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, per essere stato trovato in possesso di
un apparecchio radio elettrico rice-trasmittente senza essere munito
della relativa concessione amministrativa e con altra ordinanza in data
26 febbraio 1974, emessa nel corso del procedimento penale a carico di
altra persona per avere detenuto e installato nella propria autovettura
un apparecchio radio rice-trasmittente senza avere ottenuto la relativa
concessione, il pretore di Montegiorgio sollevava questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 21 e 43 della
Costituzione, degli articoli 178 e 251 del r.d. 27 febbraio 1936, n.
645, 9 del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, e, se ritenuti applicabili,
degli artt. 183, primo comma, 195 e 213 del d.P.R. 29 marzo 1973, n.
156.
Secondo le ordinanze di rinvio, le norme denunziate violerebbero
gli artt. 21 e 43 della Costituzione, in quanto la manifestazione del
proprio pensiero a mezzo di impianti radioelettrici, in contrasto con i
precetti costituzionali, sarebbe subordinata a provvedimenti
discrezionali e, comunque, in quanto sarebbe opportuno che l'intera
questione del monopolio radiotelevisivo fosse riesaminata essendosi la
Corte costituzionale pronunziata al riguardo nel presupposto della
limitatezza di "questo particolare mezzo di diffusione", presupposto
che ora sarebbe largamente superato dal progresso tecnico che
consentirebbe ad ogni cittadino, "con spesa limitata, di esercitare un
impianto radioelettrico".
Nei giudizi così promossi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato che, con gli atti di intervento, ha concluso per la
dichiarazione di infondatezza delle proposte questioni.
Con il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte, l'Avvocatura
generale, per quanto riguarda la dedotta violazione dell'art. 21 della
Costituzione, eccepisce che la libertà di espressione del pensiero è
cosa diversa dalla libera disponibilità dei relativi mezzi di
diffusione. L'art. 21, invero, esaminato nel suo contesto storico,
sancisce l'obbligo della pubblica autorità di non ingerirsi nella
sfera di libertà individuale e nella libera esplicazione di
quell'aspetto di essa che consiste nella manifestazione del proprio
pensiero. Non implica, invece, l'obbligo di apprestare mezzi tecnici,
perché i cittadini possano esprimere il loro pensiero.
Per quanto riguarda, poi, la dedotta violazione dell'art. 43 della
Costituzione, l'Avvocatura generale eccepisce che, data la limitatezza
dei canali radiotelevisivi e l'alto costo dei relativi impianti esiste
una situazione di monopolio naturale, che ne legittima la riserva allo
Stato, proprio a norma del precetto costituzionale di cui si lamenta la
violazione.
Non vi è stata costituzione di parte privata.
3. - Con ordinanza in data 10 giugno 1974, emessa nel corso di un
procedimento penale a carico dell'imputato della contravvenzione
preveduta dall'art. 195, primo comma, n. 2, del codice postale
approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, per avere installato e
attivato due ripetitori televisivi fuori dei casi consentiti e senza
avere ottenuto la relativa concessione, il pretore di Dogliani ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli
artt. 21, 76 e 77 della Costituzione, degli artt. 1, 183 e 195 del
d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui riservano allo Stato
la diffusione di programmi televisivi e vietano l'installazione e
l'esercizio di impianti di ripetizione di segnali televisivi, ancorché
irradiati dal concessionario di Stato, senza avere ottenuto la relativa
concessione.
Secondo l'ordinanza di rinvio:
a) vi sarebbe violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione in
quanto, mentre la legge di delegazione (legge 28 ottobre 1970, n. 775,
art. 6) nell'autorizzare il Governo a raccogliere in testi unici le
norme dell'allora vigente codice postale ne limitava il potere soltanto
alle "modificazioni e integrazioni necessarie per il loro coordinamento
e ammodernamento ai fini di una migliore accessibilità e
comprensibilità", con l'ultimo comma dell'art. 195 del t.u. n. 156
del 1973, classificando fra gl'impianti radioelettrici "anche quelli
trasmittenti o ripetitori, sia attivi sia passivi per radioaudizione o
televisione" si sarebbe apportata una innovazione sostanziale, non
consentita dai limiti della delegazione;
b) vi sarebbe violazione dell'art. 21 della Costituzione, in quanto
il divieto di installare liberamente ripetitori televisivi dei
programmi nazionali costituirebbe un ingiustificato ostacolo legale
alla circolazione delle notizie e delle idee diffuse nel territorio
nazionale dalla stessa televisione di Stato.
Nel giudizio così promosso non vi è stata costituzione di parti.
4. - Con ordinanza in data 19 ottobre 1973, emessa nel corso di un
procedimento penale a carico di alcuni imputati della contravvenzione
di cui all'art. 178 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645, per essere stati
trovati in possesso di apparecchi radioelettrici idonei alla
rice-trasmissione su frequenze riservate ai radioamatori, ma sforniti
delle relative licenze, ovvero di apparecchi idonei alla
rice-trasmissione su frequenze vietate ai radioamatori, il pretore di
Cantù ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 21 e 43 della Costituzione, del citato art. 178
(come sostituito dall'art. 1 della legge 14 marzo 1952, n 196).
Secondo l'ordinanza di rinvio il divieto di stabilire o esercitare
qualsiasi impianto telegrafico o radioelettrico senza avere prima la
relativa concessione contrasterebbe:
a) con l'art. 21 della Costituzione, in quanto il subordinare
"l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche ad uso privato" a
concessione amministrativa, comporterebbe un'illegittima limitazione
del diritto di ciascuno di manifestare liberamente il proprio pensiero
con ogni mezzo;
b) con l'art. 43 della Costituzione, in quanto "l'attivare un
impianto radioelettrico ad uso privato non costituisce esercizio di
attività pubblica volta al conseguimento di fini collettivi".
Neanche in questo giudizio vi sono stati costituzioni o interventi
di parti.
Considerato in diritto:
1. - I giudizi come sopra promossi vanno riuniti per essere decisi
con unica sentenza, avendo per oggetto questioni per la maggior parte
sostanzialmente identiche.
2. - Poiché con la sentenza n. 225 del 1974 questa Corte ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, 166, 168, n.
5, 178 (così come sostituito dall'art. 1, n. 2, della legge 14 marzo
1952, n. 196) e 251 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645 (Approvazione del
codice postale e delle telecomunicazioni) e degli artt. 1, 183 e 195
del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del t.u. delle
disposizioni tegislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunazioni) nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione
circolare a mezzo di onde elettromagnetiche, norme tutte delle quali,
direttamente o indirettamente, con le ordinanze di rinvio, si denunzia
tuttora la illegittimità costituzionale, sotto gli stessi profili di
violazione degli artt. 21 e 43 della Costituzione, si rende necessario
accertare, anzitutto, se e quali delle questioni ora proposte possano
ritenersi già decise con la citata sentenza.
Al riguardo deve tenersi presente che tranne l'ordinanza del
pretore di Dogliani, che ha per oggetto l'installazione e l'esercizio
di un impianto di ripetizione di segnali televisivi irradiati dal
concessionario dello Stato, le altre hanno per oggetto la detenzione
non denunziata e l'uso privato di apparecchi radio ricetrasmittenti
senza averne ottenuta preventivamente la prescritta concessione e che -
come risulta dalle premesse di fatto della sentenza in esame - identico
oggetto avevano le ordinanze dei pretori di Bologna, di Torino, di
Milano, di Terni, i giudizi promossi con le quali con detta sentenza
sono stati definiti.
Va, infine, tenuto presente che la rilevanza di tutte le questioni
proposte va rapportata all'oggetto dei giudizi nel corso dei quali sono
state sollevate, ossia alla punibilità o non in sede penale, dei fatti
omissivi o commissivi denunziati, con riferimento all'art. 195 del t.u.
approvato con d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156.
3. - Sulla base di quanto precede occorre, pertanto, procedere al
confronto, ordinanza per ordinanza, delle questioni con esse proposte
con quelle già decise.
Al riguardo si rileva:
A) Ordinanza del pretore di Dogliani.
Come si è osservato, questa ordinanza ha per oggetto i servizi
televisivi, in relazione ai quali con la sentenza n. 225 del 1974 è
stata dichiarata la legittimità dei denunziati artt. 1, 183 e 195 del
d.P.R. n. 156 del 1973 e, quindi, non può esservi dubbio che la
questione sia stata già decisa con tale sentenza.
B) Ordinanze del pretore di Montegiorgio e del pretore di Cantù.
Tutte le norme denunziate con tali ordinanze - tranne quella
dell'art. 213 del d.P.R. n. 156 del 1973, di cui si dirà a parte -
sono state dichiarate illegittime con la sentenza n. 225 del 1974 e,
quindi, le questioni ad esse relative sono state del pari, con tale
sentenza, decise.
Quella relativa all'art. 213 deve essere dichiarata inammissibile
per difetto di rilevanza, a seguito della dichiarata illegittimità del
precedente art. 195.
C) Ordinanza del pretore di Poggibonsi.
Con tale ordinanza oltre alle norme più volte richiamate che già
sono state dichiarate illegittime, come sopra si è rilevato, sono
stati denunziati l'art. 4 della legge 8 gennaio 1931, n. 234, l'art. 8
del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, e gli artt. 315 e 333 del d.P.R. n.
156 del 1973.
Siccome tale ordinanza è stata emessa dopo la pubblicazione della
sentenza di questa Corte n. 225 del 1974, in essa si fa presente che
con le tesi sostenute:
a) si investe il monopolio delle comunicazioni radioelettriche
sotto una prospettiva diversa diretta a contestarne l'attuale
legittimità in via assoluta e non già con riferimento ad una
particolare regolamentazione del monopolio stesso;
b) si contesta la legittimità delle norme che regolano tutte le
comunicazioni radioelettriche dirette a più persone e non soltanto le
emissioni "circolari";
c) si contesta la facoltà dello Stato di sottoporre a concessione
l'ascolto di radioemissioni su bande non destinate alla trasmissione di
notizie segrete o riservate.
Dalla determinazione della materia decidendi contenuta nelle
premesse di fatto della sentenza n. 225, risulta che la dichiarazione
di illegittimità costituzionale dell'art. 195 del t.u. n. 156 del 1973
si riferisce a tutte le forme di radio ricetrasmissione.
Ne consegue che, a parte la loro eventuale fondatezza, le diverse e
più radicali tesi prospettate dal pretore di Poggibonsi, risultano
inammissibili per difetto di rilevanza, in quanto il giudizio penale,
sul quale poggia' la sua legittimazione a sollevare questioni di
legittimità costituzionale può essere, senza dubbio alcuno, definito
sulla base della più volte richiamata sentenza n. 225 del 1974.
Comunque, per quanto riguarda le norme che non hanno già formato
oggetto di giudizio si rileva:
La questione di legittimità dell'art. 8 del d.P.R. 5 agosto 1966,
n. 1214, deve dichiararsi inammissibile perché riguarda un atto non
avente forza di legge.
Del pari inammissibili debbono dichiararsi le questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 8 gennaio 1931, n.
234, e dell'art. 315 del d.P.R. n. 156 del 1973, dato che le norme
denunziate contengono mere definizioni tecniche che non hanno rilevanza
ai fini del presente giudizio.
Resterebbe l'art. 333 del d.P.R. n. 156 del 1973, ma sia che quella
richiesta per l'ascolto costituisca in effetti una semplice
autorizzazione, sia che, invece, come sostiene il giudice a quo,
costituisca una vera e propria concessione, la relativa potesta
dell'Amministrazione trova sempre fondamento in quell'articolo 1 del
d.P.R. n. 156 del 1973 che alla data dell'ordinanza di remissione era
stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, traendo con sé la
dichiarazione di illegittimità della norma punitiva dell'art. 195
dello stesso d.P.R. n. 156 del 1973: dal che deriva che anche la
questione di legittimità dell'articolo in esame risulta inammissibile
per difetto di rilevanza.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt 178 (così come sostituito dall'art. 1 della
legge 14 marzo 1952, n. 196), sollevate dai pretori di Poggibonsi,
Cantù e Montegiorgio; 251 del r.d. 27 febbraio 1936, n. 645
(Approvazione del codice postale e delle telecomunicazioni), sollevata
dal pretore di Montegiorgio; 1 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
(Approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), sollevata dai pretori
di Poggibonsi e Dogliani; 183 e 195 dello stesso d.P.R. n. 156 del
1973, sollevata dai pretori di Poggibonsi, Montegiorgio e Dogliani;
b) dichiara inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 4 della legge 8 gennaio 1931, n. 234 (Norme
per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il
rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali
radioelettrici); 315 e 333 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156; 8 del
d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214 (Nuove norme per le concessioni di
impianti e di esercizio di stazioni di radioamatori), sollevate dal
pretore di Poggibonsi; dell'art. 9 dello stesso d.P.R. n. 1214 del
1966; 213 dello stesso d.P.R. n. 156 del 1973, sollevata dal pretore di
Montegiorgio; questioni proposte con le ordinanze suddette, in
riferimento agli artt. 21, 43, 75 e 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1976.
F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO
- ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA
- GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere